L’onda lunga dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019, previsto dall’articolo 24 del Decreto-legge n. 34 del 2020, arriva fino ad oggi. L’omessa compilazione del quadro dedicato agli aiuti di Stato, presente nella sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020, non regolarizzata per tempo, ovvero a seguito della notifica dell’avviso di irregolarità, mediante l’invio di una dichiarazione integrativa e il versamento delle relative sanzioni, ha generato le prime cartelle di pagamento.
Come espressamente previsto dalla norma istitutiva, all’aiuto di Stato in commento si applicano le disposizioni, i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, meglio nota quale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostengo dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, in sintesi “Temporary Framwork”. Si tratta, nello specifico, di un aiuto di Stato di natura tributaria, cosiddetto automatico, ovvero non subordinato all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, da indicare in dichiarazione dei redditi ai fini della registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
L’Amministrazione finanziaria ebbe modo di chiarire, da parte sua, che la mancata esposizione nel quadro IS costituisce un’irregolarità che inficia la spettanza dell’agevolazione. Non tanto per la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi, in quanto tale, ma per la conseguente omessa registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, non possibile a causa delle informazioni mancanti. Sul punto l’articolo 17, comma 2, del citato regolamento prevede che con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10, l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal predetto Regolamento, entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
Con la Risoluzione n. 58/E del 2021 fu espressamente indicata la strada per la redenzione, ovvero che la mancata compilazione del quadro dedicato può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 250 euro, prevista dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, comunque definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso “ordinario” di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Vi erano state più occasioni per corregge tale omissione. Gli aiuti di Stato, la cui indicazione è prevista in dichiarazione dei redditi, sono stati oggetto di una diffusa campagna di compliance da parte dell’Amministrazione finanziaria, finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo in caso di indicazioni di dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. In caso di completa omissione, invece, è seguita l’automatica notifica al contribuente di una specifica comunicazione di irregolarità. In quest’ultimo caso, una volta trasmessa la dichiarazione integrativa prevista dalla Risoluzione n. 58/E del 2021, andava richiesto il riesame della posizione tramite il servizio CIVIS. Nell’istanza, in particolare, andava comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i relativi riferimenti. Fatto ciò, il problema era risolto.
Orbene, anche a seguito della notifica della cartella di pagamento, la soluzione, rispetto alle indicazioni già fornite con la Risoluzione n. 58/E del 2021, non dovrebbe cambiare. Con la notifica della cartella esattoriale, infatti, l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente l’omesso versamento del saldo IRAP, con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Pertanto, come acclarato in caso di omessa compilazione del quadro RU per i crediti d’imposta in cui tale indicazione non è prevista a pena di decadenza (Circolare n. 13 del 2017, Risposta n. 47 del 2018), il contribuente è sempre nella possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l’invio di una dichiarazione integrativa. In altri termini come lo stesso contribuente avrebbe fatto a seguito della notifica dell’avviso di irregolarità.
Solo il fattore tempo potrebbe remare in senso contrario. Ai fini della legittimità dell’aiuto individuale, l’articolo 17 D.M. 31 maggio 2017, n. 115 dispone che la registrazione dell’aiuto di Stato automatici di natura fiscale debba avvenire entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati. Nel caso di specie, pertanto, la registrazione dell’aiuto in commento doveva avvenire entro il 31 dicembre 2021. Un’interpretazione drastica che potrebbe essere superata sulla base della semplice constatazione che la norma istitutiva l’esonero IRAP non prevede adempimenti formali, o comunicazioni, previsti a pena di decadenza.
Nonostante tutto, si intravede contenzioso all’orizzonte.