Come ben sappiamo, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere è venuta meno a partire dal 1° luglio 2022, sostituita dall’invio di dati puntuali allo SDI, conformi al tracciato di fatturazione elettronica. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti con la Circolare nr. 26/E, diramata il 13 luglio 2022.
Di seguito una breve disamina degli aspetti trattati nel documento di prassi:
- Operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori – Devono essere trasmesse, poiché la ratio della norma è quella di monitorare tutte le operazioni nelle quali una delle parti è “estera” (soggetti non residenti e non stabiliti). Quanto sopra vale – così come in passato con la comunicazione trimestrale – anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA;
- Forfettari – Per gli obblighi di “esterometro” valgono le medesime regole di attrazione nel mondo del “fisco elettronico”. Sono pertanto obbligati i soggetti che nell’anno precedente hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi (e dal 2024 tutti, indistintamente).
- Enti non commerciali – Valgono le medesime considerazioni effettuate per i forfettari, con la specifica che, come in passato, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.
- Cosa deve essere indicato nel file XML – Il chiarimento più importante riguarda il contenuto del file XML per il quale viene precisato che, sia per le operazioni attive che per le operazioni passive, deve essere coincidente con le fatture (copia analogica per il cliente estero / fattura estera ricevuta) ma solo per quanto riguarda i campi obbligatori di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA.
E’ bene mettere bene in chiaro: ciò non significa che occorre “ricopiare” integralmente il documento originale!
Precisa infatti la Circolare, con molta chiarezza, che:
- Se per le fatture emesse non viene usato lo stesso software che viene impiegato per la produzione del file XML, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
- Anche per quanto riguarda gli acquisti i dati possono essere riportati sinteticamente: “anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto”.
Tempi di trasmissione – Per quanto riguarda le operazioni attive, coincidono con i termini previsti per l’emissione della fattura. Ben più complesso, invece, è l’aspetto legato agli acquisti, poiché viene detto che “in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA”. Da questo punto di vista, la teoria va a scontrarsi clamorosamente con la pratica, poiché ben sappiamo quante problematiche connesse a documenti smarriti o pervenuti in ritardo possono venirsi a creare. Nessun problema, tuttavia, se l’operazione è supportata da bolla doganale o da documento che è transitato dallo SDI: nulla vieta di inviare comunque i dati, ma non vi è obbligo. In questi casi, pertanto (soprattutto in caso di ritardo!), è decisamente opportuno soprassedere.
Distinzione tra gli obblighi di integrazione/auto fatturazione e gli obblighi di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19 – Si tratta di obblighi autonomi, seppure un unico adempimento possa soddisfare entrambi. Di fatto, è possibile assolvere ai doveri di integrazione/auto fatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19, ma l’integrazione o l’emissione di autofattura potrebbe avvenire anche in analogico. In sintesi, se l’integrazione viene effettuata (o l’autofattura emessa) e l’unico passaggio che viene a mancare è la trasmissione allo SDI, la sanzione sarà solo quella per “esterometro”, ovvero pari a euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili (art. 11 comma 2-quater d.lgs. n. 471/1997).
Conservazione – I documenti elettronici di integrazione e le fatture elettroniche devono essere conservate a norma CAD. Il problema può essere facilmente gestito ricordando che tutto ciò che transita dallo SDI, se è stato attivato il servizio gratuito ADE di Conservazione, viene automaticamente conservato a norma di legge. Restano ovviamente da conservare in formato analogico quei documenti che non transitano dal sistema di interscambio (come la fattura ricevuta dal fornitore estero, poi oggetto di integrazione o emissione di autofattura); tuttavia, allegando la scansione del documento estero al documento elettronico TD17 – TD18 – TD19, è possibile porre anch’esso in conservazione in Agenzia Entrate, automaticamente.
Imposta di bollo – Se i files xml trasmessi recano l’indicazione dell’assolvimento del bollo virtuale, il dato viene incluso nell’Elenco A ai fini del versamento del dovuto.