Il cd. decreto Aiuti, decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 nr. 91, all’articolo 33 ha previsto il riconoscimento di un “bonus” dell’ammontare di 200 euro utile a fronteggiare il caro bollette, destinato ai contribuenti che nel 2021 hanno conseguito un reddito non superiore a 35.000 euro. Successivamente, con il decreto-legge 23 settembre 2022 nr. 144 (cd. Aiuti-ter) l’indennità è stata aumentata di ulteriori 150 euro, ma in questo caso la soglia reddituale è stabilità in euro 20.000.
Fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni richieste (data di iscrizione alla gestione, partita IVA attiva al 18 maggio 2022, almeno un versamento di competenza dal 2020 in avanti entro il 18 maggio 2022 – se dovuto – e l’incompatibilità con i bonus previsti dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti, ossia al bonus 200 euro già riconosciuto a lavoratori dipendenti e pensionati), la variabile che maggiormente sta impegnando i professionisti è quella della verifica delle soglie reddituali.
Sul punto, in prima battuta, l’unico riferimento era contenuto nel decreto attuativo all’articolo 33 del d.l. Aiuti, datato 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 224 del 24 settembre 2022, il quale precisava che per reddito, ai fini dell’indennità, doveva considerarsi il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Qualche informazione in più, con un ragionamento per analogia, poteva essere tratta dalla Circolare INPS 73/2022, in materia di indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, nella quale, con riferimento alla soglia di reddito (la cui determinazione, per equità, non può essere diversa per i lavoratori autonomi), era stato precisato che occorreva prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
A chiarire, in teoria, definitivamente il quadro, è poi intervenuta la Circolare INPS 103/2022, specificatamente in materia di bonus 200 / 350 euro per i lavoratori autonomi, nella quale si legge che occorre prendere in considerazione il reddito per agevolazioni (comprensivo quindi anche dei redditi assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva) ovvero rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, meno i contributi previdenziali obbligatori (senza tenere conto di eventuali somme che non sono state versate in ragione dell’anno bianco contributivo), meno il reddito fondiario abitazione principale (rigo RN2).
Tutto risolto? Niente affatto.
Infatti, se da un lato il riferimento al rigo RN1 colonna 1 ha risolto una buona serie di problemi, fornendo, ad esempio, la sicurezza che il reddito dichiarato nel quadro LM da contribuente in regime forfettario concorre alla determinazione della soglia reddituale, così come i redditi assoggettati a cedolare secca, la medesima indicazione può trarre in inganno clamorosamente su una serie di redditi che, seppure legittimamente non esposti al rigo RN1 colonna 1 sono necessariamente da considerare.
È la pratica sul campo che ci porta ad incontrare casistiche che ci devono fare riflettere, senza accogliere senza spirito critico le indicazioni dell’INPS che, in questo caso, risultano assolutamente insufficienti.
Focalizziamoci quindi su alcune casistiche che comunemente ricorrono, quali, ad esempio, i compensi sportivi dilettanti: trattasi di redditi che non scontano imposta fino a 10.000 euro, e che, seppure esposte nel quadro RL di Redditi non concorrono al rigo RN1 colonna 1. Con ciò si può immaginare che non concorrano alla soglia reddituale? A parere di chi scrive, la risposta non può che essere negativa, alla luce della citata circolare 73/2022 dell’INPS e, a prescindere dalle circolari, per pura logica ed equità.
Medesimo ragionamento vale in un altro caso, se vogliamo il più clamoroso, ovvero il reddito dichiarato dai contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi). Ad una prima occhiata, infatti, non è semplice ricordarsi che il reddito da quadro LM confluisce nel rigo RN1 colonna 1 se trattasi di reddito di contribuente forfettario, mentre non confluisce nel caso di contribuente ex minimo. In questo caso, quindi, guardare al rigo RN1 colonna 1 comporta il rischio di errori clamorosi e nella determinazione reddituale ci si dovrà ricordare di prendere anche in considerazione il rigo LM10, ricordandosi altresì che si tratta di un reddito già nettizzato dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori relativi alla posizione, e pertanto i contributi stessi non dovranno essere dedotti una seconda volta.
Attenzione, infine, anche ai redditi relativi alle vendite porta a porta, che scontano ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 23%. Si tratta dei redditi che nel modello CU vengono certificati con la lettera “V” e che, avendo già scontato imposta a titolo definitivo, non devono essere indicati in dichiarazione dei redditi. Anche per questi, seppure il rigo RN1 colonna 1 non ne tenga conto, valgono le considerazioni già esposte con riferimento ai punti precedenti, ovvero trattasi di redditi che devono comunque essere presi in considerazione nella verifica della soglia reddituale.