L’approssimarsi del termine dell’esercizio in corso ripropone un tema dai confini ancora non definiti. Il tenore letterale del regime transitorio introdotto dall’articolo 18, comma 3, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo all’abrogazione delle cause di esonero dall’emissione della fattura elettronica originariamente previste dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soggetto a letture antagoniste fra loro.
Nell’alveo dell’abrogazione delle cause di esclusione per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e per quelli che applicano il “regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la predetta disposizione ha introdotto uno specifico periodo transitorio che consente la progressiva introduzione dell’obbligo normativo. A tal fine, infatti, con l’entrata in vigore della norma che dispone l’abrogazione delle citate cause di esonero, dal 1° luglio 2022 sono immediatamente obbligati all’emissione della fattura elettronica solo i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, obbligo rimandato al 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per i soggetti in regime forfettario, ad una prima lettura, la disposizione in commento sembra introdurre due distinti momenti rilevanti ai fini dell’introduzione dell’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico: il 1° luglio 2022 per i soggetti di “maggiori” dimensioni, il 1° gennaio 2024 per tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti. Tuttavia, il senso letterale, chiaro ed inequivocabile, potrebbe risultare fuorviante e non rispondere alla ratio della norma, ovvero l’introduzione progressiva di un obbligo strumentale. In questo senso non si comprende la motivazione di estendere l’obbligo dal 1° luglio 2022 ai soggetti che abbiano superato la soglia prevista sui ricavi e compensi del 2021 e non anche dal 1° gennaio 2023 ai soggetti che abbiano superato la stessa soglia nel 2022. In questo modo si verrebbe a creare un dubbio binario che non avrebbe alcuna giustificazione logica, né finalità pratica.
In secondo luogo, non è possibile ignorare come l’estensione dell’obbligo sia la conseguenza di una combinazione di disposizioni. La prima, l’articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 36 del 2022, che dispone l’abrogazione delle diverse cause di esenzione; la seconda, contenuta nel successivo comma 3 del medesimo articolo, che prevede due distinti termini di decorrenza dell’abrogazione disposta, il primo dal 1° luglio 2022 per i soggetti “maggiori”, il secondo dal 1 gennaio 2024 per i soggetti “minori”. Distinzione fra “maggiori” e “minori” eseguita sulla base del superamento, o meno, della soglia rilevante.
Ne consegue, pertanto, una possibile lettura alternativa. Se l’abrogazione del generalizzato esonero ha decorrenza dal 1° luglio 2022 in ragione del superamento nell’anno precedente della relativa soglia di ricavi e compensi, non si ravvede il motivo per distinguere l’anno in cui si verifica. In particolare, tale travalicamento potrebbe parimenti avvenire nel 2022, senza che alcuna esenzione sia più vigente in ragione del predetto superamento, con l’insorgere del relativo obbligo dal 1° gennaio 2023. Il risultato, secondo tale lettura, sarebbe più lontano dal tenore letterale, ma certamente più aderente all’originaria ratio della disposizione, ovvero consentire davvero un graduale adeguamento al nuovo obbligo, obbligando per primi gli operatori “maggiori”.
A questo punto, nel dubbio, e consapevoli del futuro che inevitabilmente ci attenderà, tanto varrà adeguarsi sin da subito e, casomai, approfittarne per beneficiare della riduzione dei termini di decadenza dell’azione di accertamento di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevista per i soggetti che assicurino la completa tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 , beneficio accessibile sono nel caso in cui, per l’intero periodo d’imposta, le fatture siano emesse in formato elettronico.