Finanziamenti garantiti d.l. Liquidità, l’indicazione dell’Aiuto di Stato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il 30 novembre 2022 scade il termine di trasmissione telematica della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ovvero l’adempimento imposto dall’articolo 1 del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni), colloquialmente identificata come “Comunicazione aiuti Covid”.

Si tratta di una autocertificazione, cui sono chiamati tutti coloro che hanno goduto di uno qualsiasi dei cd. “aiuti ombrello”, ovvero i diversi benefici che nel tempo sono stati riconosciuti ai contribuenti danneggiati dalla pandemia – a partire dall’ormai lontano nel tempo esonero dal versamento del saldo IRAP anno 2019, per arrivare a riepilogare tutti gli aiuti goduti sino al 30 giugno 2022 – tenendo conto di quanto indicato all’articolo 1, comma 13, del già citato decreto Sostegni.

Tra i quesiti che con maggiore frequenza vengono posti, troviamo la richiesta di informazioni in merito all’indicazione dell’aiuto riferito ai finanziamenti garantiti, in toto o in parte, previsti dal cd. decreto Liquidità, il D.L. 23/2020.

Per fornire soluzione occorre innanzi tutto inquadrare l’adempimento della comunicazione aiuti Covid: come si è detto, tale comunicazione è dovuta laddove si sia goduto di anche uno solo dei benefici elencati nell’articolo 1 comma 13 del D.L. 41/2021. Quali sono, quindi, questi aiuti? Per averne l’elencazione è possibile fare riferimento alla citata norma; tuttavia, in maniera decisamente più celere, un’alternativa percorribile è quella di fare riferimento alla modulistica che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto per la Dichiarazione sostitutiva, disponibile al link temporary framework (agenziaentrate.gov.it), ed analizzare gli aiuti indicati nella SEZIONE 1 del quadro A, che altro non sono che i famigerati “aiuti ombrello”. Se il contribuente ha goduto di anche solo uno degli aiuti elencati nella sezione 1 del quadro A, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, con la finalità di autocertificare che i benefici sono stati ottenuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro europeo, il cd. Temporary Framework, ai sensi della sezione 3.1 o 3.12 (salvo che l’autodichiarazione non sia già stata presentata completa in precedenza, ad esempio in occasione della richiesta del CFP perequativo).

Il T.F. prevede il rispetto di condizioni e di limiti, e tra questi troviamo i tetti massimi di aiuto ottenibili; ecco perché in sede di autocertificazione il beneficiario è tenuto a specificare se gli aiuti non hanno sfondato il tetto massimo consentito – con distinzioni di carattere temporale e di sezione – oppure, viceversa, se sono stati goduti aiuti in eccesso, nel qual caso occorre anche indicare gli ammontari da restituire.
Torniamo quindi ai finanziamenti garantiti concessi ai sensi del decreto Liquidità: scorrendo il quadro A, sezione 1, immediatamente appare evidente che tali finanziamenti non sono previsti dalla modulistica. Si tratta, infatti, di aiuti che non rientrano tra quelli “ombrello”.

Da qui, una prima, importante, considerazione: se nel corso della pandemia il contribuente ha goduto solo ed esclusivamente del beneficio previsto dal D.L. Liquidità, in ordine ad un finanziamento totalmente garantito, o anche solo parzialmente garantito, l’autodichiarazione non è dovuta.

Se, invece, oltre al finanziamento garantito, è presente anche uno solo degli aiuti ombrello (ovvero se il contribuente è tenuto a evidenziare anche uno solo con “una crocetta” nella sezione 1 del quadro A), allora la presenza di tale finanziamento potrebbe comportare la necessità di essere evidenziata barrando la sezione 2 del quadro A, così indicando la presenza di “altri aiuti” oltre quelli già riportati in sezione 1. Potrebbe, perché giunti a questo punto occorre comprendere con esattezza la tipologia di finanziamento, come vedremo di seguito.

Al di là della questione della crocetta da indicare in sezione 2, inoltre, le norme prevedono che nel rilasciare l’autodichiarazione relativa al rispetto dei limiti e delle condizioni del T.F. si tenga conto anche degli altri aiuti. Attenzione, però, rilevano solo gli aiuti concessi alle sezioni 3.1 e 3.12, sia a livello di indicazione nella sezione 2 del quadro A, sia a livello di verifica del rispetto delle soglie.

Per comprendere, facciamo un paio di esempi concreti, ricordando innanzi tutto che per capire a quale sezione del T.F. è stato imputato un determinato finanziamento, è fondamentale consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (link RNA Trasparenza Aiuti), ove i benefici sono già stati iscritti dal soggetto concedente.

  • Esempio – Benefici goduti: contributo a fondo perduto decreto Rilancio D.L. 34/2020 art. 25, contributo a fondo perduto decreto Sostegni D.L. 41/2021 commi 1-3 e contributo automatico decreto Sostegni bis D.L. 41/2021, più un finanziamento garantito al 100% D.L. Liquidità da 25.000 euro.

In questo caso, in autodichiarazione occorre barrare nel quadro A sezione 1 le tre caselle relative ai tre contributi a fondo perduto dei quali si è beneficiato, più la casella “altri aiuti” nella sezione 2 e, per verificare di non aver superato le soglie, sommare il valore dei tre CFP più l’intero valore del finanziamento interamente garantito. Infatti, come verificabile anche nel RNA, il valore del finanziamento (25.000 euro) interamente garantito è tutto imputabile alla sezione 3.1.

  • Esempio – Benefici goduti: contributo a fondo perduto decreto Rilancio D.L. 34/2020 art. 25, contributo a fondo perduto decreto Sostegni D.L. 41/2021 commi 1-3 e contributo automatico decreto Sostegni bis D.L. 41/2021, più un finanziamento parzialmente garantito D.L. Liquidità da 200.000 euro.

In questo caso, la consultazione del RNA è fondamentale. Senza alcun dubbio il valore del finanziamento (200.000 euro) è iscritto alla sezione 3.2, e come tale non rileva ai fini della autodichiarazione né nel computo delle soglie. Si tratta, infatti, di sezione diversa da quelle contemplate dall’adempimento, che sono la 3.1 e la 3.12.

Potrebbe tuttavia emergere, nella consultazione del RNA, anche una voce di ammontare minore, che si riferisce al valore della garanzia, iscritta alla sezione 3.1 (ipotizziamo, 800 euro).

In questo caso, in autodichiarazione occorre barrare nel quadro A sezione 1 le tre caselle relative ai tre contributi a fondo perduto dei quali si è beneficiato, più la casella “altri aiuti” nella sezione 2 e, per verificare di non aver superato le soglie, sommare il valore dei tre CFP più il solo valore imputato alla sezione 3.1, nel nostro esempio pari a 800 euro. I 200.000 euro imputabili alla sezione 3.2 non devono essere indicati e non rilevano ai fini della verifica delle soglie.