Fondo perduto MIBACT Agenzie di viaggio e tour operator: le indicazioni in dichiarazione e nell’istanza CFP Attività Stagionali

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Non tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti al fine di fronteggiare l’emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate; è il caso, ad esempio, del contributo a fondo perduto MIBACT Agenzie di Viaggio e Tour Operator, che nel seguito andremo brevemente a ricordare nei suoi tratti salienti, per poi puntualizzare le modalità di indicazione dello stesso nella dichiarazione dei Redditi e le modalità di indicazione nel quadro A nel caso in cui il contribuente intenda anche presentare istanza ai fini del riconoscimento del CFP Attività Stagionali di cui all’articolo 1, comma 5 e segg. del D.L. 73/2021.

Con l’articolo 182 del decreto-legge Rilancio (D.L. 34/2020) era stato previsto lo stanziamento di somme a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator; le modalità attuative per l’assegnazione dei fondi erano state demandate ad un successivo decreto, poi emanato il 12 agosto 2020 (Decreto 403 del Ministro per i beni e le attività culturali).

Per poter tradurre dalla teoria alla pratica si era poi dovuto ulteriormente attendere la pubblicazione di avviso pubblico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, datato 15 settembre 2020, che aveva fissato il termine per la presentazione delle istanze telematiche, da trasmettersi tramite la piattaforma MIBACT dedicata (https://sportelloincentivi.beniculturali.it) entro il 9 ottobre 2020.

Alla misura poteva accedere esclusivamente le imprese che esercitavano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO: 79.11 e 79.12; le imprese dovevano avere sede in Italia, risultare attive e prive di procedure concorsuali in corso, essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e, infine, non risultare in condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Il contributo riconosciuto era ragguagliato a percentuali, variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio precedente a quello di emanazione del decreto, da applicarsi alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, ovvero 23 febbraio 2019 – 31 luglio 2019, al netto di quanto già percepito a titolo di contributo a fondo perduto “Rilancio”, articolo 25 D.L. 34/2020. Inoltre, il contributo non poteva superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

Senza soffermarci ulteriormente sui conteggi, che ormai sono cristallizzati trattandosi di una pratica ormai conclusa, andiamo invece ad indagare su quanto accaduto dopo la presentazione dell’istanza.

I contribuenti interessati hanno dovuto attendere ulteriori mesi prima di vedersi riconosciute le somme; ciò è stato dovuto ai tempi tecnici di esame delle istanze, risultati particolarmente gravosi a causa della necessaria verifica della regolarità contributiva dell’impresa, nonché a causa della verifica della capienza delle somme disponibili confrontate con domande pervenute. Il tutto si è tradotto in pagamenti che sono stati effettuati in due tranches, entrambe nel 2021, mentre il diritto alla spettanza del contributo è stato formalmente riconosciuto nel 2020.

A questo punto occorre rispondere a due domande: se, come, e dove evidenziare il contributo nel modello Redditi 2021 riferimento 2020? Ed ancora, occorre compilare il quadro RS?

Per rispondere a queste domande è utile partire dalla risposta alla seconda: il quadro RS (rigo RS401 – Aiuti di Stato) non deve essere compilato con riferimento al contributo a fondo perduto MIBACT, e ciò non in quanto non si tratti di aiuto di Stato (il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle limitazioni della sezione 3.1 del Temporary Framework) bensì perché l’aiuto risulta già nel RNA, posto che l’amministrazione concedente ha già provveduto all’annotazione, come potranno agevolmente verificare i beneficiari della misura consultando il sito RNA Trasparenza Aiuti (vedasi videata allegata).

In ragione del fatto che l’autorità concedente (ovvero il Ministero del Turismo) ha già annotato l’aiuto nel registro, il dato non deve essere ripetuto nel quadro RS, posto che la funzione di tale quadro è proprio quella di fornire i dati per l’annotazione degli Aiuti ricevuti nel Registro Nazionale quando le informazioni a disposizione dell’autorità concedente non sono sufficienti ai fini dell’annotazione.

Occorre infatti evidenziare che in sede di istanza MIBACT era necessario anche precisare codice ATECO (essenziale per il riconoscimento del contributo) e dimensione dell’impresa (secondo i criteri UE); di conseguenza, il concedente – disponendo di tutte le informazioni necessarie – ha potuto procedere con l’annotazione dell’aiuto direttamente nel RNA, senza dover richiedere ulteriori informazioni al beneficiario.

A livello contabile, invece, occorre considerare (come emerge dalla registrazione nel RNA) che il contributo risulta essere stato concesso nel mese di dicembre 2020; pertanto, si ritiene corretto – per un contribuente in contabilità ordinaria – annotare nella data di concessione il contributo in conto esercizio (non tassato) e, in contropartita, il credito vantato, credito che andrà poi ad estinguersi nel 2021, con l’incasso delle somme. Ovviamente la posta dovrà poi essere depurata all’atto della determinazione della base imponibile, effettuando una variazione in diminuzione nel quadro RF con codice generico 99.

Per i semplificati, invece, si ritiene che nessuna indicazione sia dovuta, tuttavia nulla vieta (per abbondare) di effettuare una variazione in aumento e poi in diminuzione nel quadro RG, sempre con codice generico 99.

Per quanto riguarda la dichiarazione modello Redditi 2021 riferimento 2020 non vi sono ulteriori indicazioni da fornire, e null’altro dovrà essere indicato nella successiva dichiarazione, relativa al 2021, quando avviene il materiale incasso del contributo.

Particolare attenzione, invece, deve essere posta nella compilazione del quadro A del modello di istanza di accesso al contributo a fondo perduto “attività stagionali” di cui all’articolo 1 comma 5 e segg. del D.L. 73/2021. Il contributo qui in esame, infatti, non è tra quelli espressamente indicati all’allegato A, ma rientra a pieno titolo tra quelli riconosciuti ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework. Di conseguenza, l’agenzia di viaggio o il tour operator che volesse presentare istanza di riconoscimento del CFP “aprile/marzo” dovrà aver cura di barrare, all’interno nel quadro A, alla voce residuale “Altri Aiuti”, la sezione 3.1.