Forfettari e regime di vantaggio: ritenute d’acconto, lo scomputo in dichiarazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Una problematica comune, in particolar modo nel mondo dell’edilizia in ragione dei bonifici dedicati relativi alle operazioni di ristrutturazione e similari, è quella dell’indicazione e del recupero delle ritenute d’acconto subite da parte di quei contribuenti che, normalmente, non scontano ritenuta d’acconto, ovvero i contribuenti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. “ex-minimi”) e i contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La soluzione al caso è nota ormai da tempo (vedasi Risoluzione Ade 47/E/2013, Risoluzione Ade 55/E/2013, Risoluzione 9/E/2019), ma è comunque opportuno riprendere l’argomento, che ogni anno non manca di suscitare perplessità nel momento in cui si tenta di “incasellare” le ritenute in dichiarazione, visto che le istruzioni ai dichiarativi hanno accolto le indicazioni delle citate Risoluzioni, da anni, ma tutt’ora non è previsto un rigo dedicato, ed anche le istruzioni di compilazione non si può dire che, in questa occasione, brillino per chiarezza.

Partiamo dalla soluzione del caso, per poi approfondire gli aspetti di compilazione: nel caso in cui il contribuente in regime forfettario o in regime di vantaggio abbia subito delle ritenute d’acconto nell’esercizio della sua attività economica, il rigo di riferimento è il LM41, titolato (e da qui la confusione) “Ritenute consorzio”.

Il rigo LM41, in realtà, non è dedicato solo alle ritenute cedute dall’eventuale consorzio (che, se presenti, dovranno poi essere indicate anche nella colonna 2 del rigo RS33), ma accoglie anche le ritenute di tipo diverso (quali, appunto, quelle derivanti dai bonifici dedicati). Tali ritenute, inoltre, traggono origine dall’indicazione che ne deve essere effettuata nel quadro RS, e più precisamente al rigo RS40 (ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari).

Ulteriore peculiarità è il fatto che le ritenute subite che, come si è detto, devono in ogni caso essere indicate al rigo RS40, possono essere “destinate” a libera scelta del contribuente in diminuzione dell’imposta sostitutiva (e quindi riportate al rigo LM41), oppure destinate all’IRPEF (in presenza di altri redditi che scontano l’imposta ordinaria), mediante riporto al rigo RN33, colonna 4. Nulla vieta, infine, di scegliere di utilizzare le ritenute subite in parte in quadro LM, e in parte in RN.

Un esempio di compilazione, che vede proprio il contribuente (che si ipotizza essere in regime forfettario) decidere di destinare parte delle ritenute subite a scomputo dell’imposta sostitutiva, e parte a scomputo dell’IRPEF dovuta in conseguenza a redditi di origine diversa da quello di impresa.

Dati: un contribuente in regime forfettario (lavori edili) ha conseguito ricavi pari a 40.000 euro, tutti relativi a opere di ristrutturazione, subendo ritenute d’acconto per complessivi euro 3.200. Il contribuente ha altresì conseguito nel 2021 redditi imponibili IRPEF (ad esempio, per locazioni) pari a euro 3.043.

Le ritenute subite, per il totale, devono essere innanzi tutto indicate al rigo RS40; successivamente, avviene la “destinazione”, che si ipotizza essere avvenuta come segue: per 700 euro ai fini IRPEF (azzerando così l’imposta dovuta, nell’ipotesi che non sia presente alcuna deduzione / detrazione) e per la residua parte, euro 2.500, a scomputo dell’imposta sostitutiva nel quadro LM (anche qui, ipotizzando, per semplicità, l’assenza di ulteriori variabili, quali potrebbero essere i contributi previdenziali obbligatori).