Forfettari : gli effetti e la verifica del nuovo limite di ricavi e compensi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Flat tax è al centro del dibattito politico e la prossima legge di Bilancio dovrebbe prevedere diverse novità. La prima interesserà la soglia per accedere al regime forfetario previsto dall’art. 1 della legge n. 190/2014.

Attualmente il limite di ricavi o di compensi per accedere al regime forfetario ammonta a 65.000 euro. Tale limite potrebbe essere incrementato a 85.000 euro, anche se non è ancora noto se l’efficacia della modifica normativa sia immediata, cioè abbia decorrenza dal 1° gennaio 2023, o se sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Se la soluzione fosse la prima e quindi l’efficacia fosse immediata, i contribuenti in regime forfetario saranno tenuti a valutare gli effetti della novità.

In tale ipotesi si porrebbe il problema, per i contribuenti che hanno già applicato il predetto regime nell’anno 2022, laddove in tale anno avessero percepito ricavi o compensi superiori al limite di 65.000 euro, di valutare la possibilità di continuare ad avvalersi del forfait anche nell’anno successivo. Sono ipotizzabili due soluzioni anche se la risposta dovrebbe essere affermativa.

In base alla prima, ove il limite fosse elevato a 85.000 euro, e il contribuente avesse superato nell’anno 2022 la soglia di 65.000 euro, ritenendo che la novella fosse applicabile dall’anno 2023 in avanti la soluzione dovrebbe essere negativa. In buona sostanza, il contribuente sarebbe costretto ad uscire dal regime forfetario dal 1° gennaio 2023, per poi rientrarvi nel successivo anno 2024 laddove nello stesso anno 2023 non abbia superato il nuovo limite di 85.000 euro. Questa soluzione però non convince e si pone in contrasto con quanto affermato in passato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019.

Infatti, deve considerarsi che l’eventuale incremento della soglia di ricavi o di compensi sarebbe finalizzata ad estendere l’applicazione del predetto regime. Non avrebbe senso, quindi, costringere il contribuente all’uscita dal forfait per poi rientrarvi un anno dopo. Tuttavia, come anticipato, l’argomentazione decisiva è desumibile dalla citata circolare n. 9/2019.

Il documento di prassi ha affrontato il medesimo problema allorquando il limite di ricavi e di compensi per accedere al regime forfetario è stato incrementato da 30.000 a 65.000 euro. A tal proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa nei seguenti termini: “Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite di ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019″.

Per il momento non si conosce ancora quale sarà il nuovo limite. Si presume sia pari a 85.000 euro, ma il testo della disposizione non è ancora noto. Tuttavia, come detto, applicando il medesimo principio di cui al documento di prassi, il contribuente potrà continuare a fruire del regime forfetario nell’anno 2023, qualora nell’anno 2022, pur avendo superato la soglia di 65.000 euro, avrà comunque osservato il nuovo e maggiore limite che sarà stabilito dalla Manovra economica 2023.

Il caso in esame riguarda i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario nell’anno 2022. Pertanto, al fine di verificare il mancato superamento della nuova soglia, si dovrà fare riferimento al principio di cassa, quindi rileveranno i ricavi e i compensi incassati.