General Contractor: sconto in fattura anche per le spese in nome e per conto del committente

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’agenzia delle entrate lo scorso 23 giugno ha pubblicato la circolare n. 23/E/2022, documento attraverso il quale la stessa intende fornire un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori, tenendo conto anche delle risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Il documento contiene altresì un commento alle modifiche normative che hanno interessato negli ultimi mesi gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

La circolare, a ben vedere, reca anche interessanti chiarimenti su una materia che per lungo tempo è stata oggetto di ampi dibattiti nell’ambito della disciplina del Superbonus ovvero il ruolo del General Contractor e le modalità di fatturazione delle spese da parte di quest’ultimo.

Il ruolo del General Contractor – Nell’ambito degli interventi ammessi al Superbonus, è piuttosto frequente che i committenti decidano di rivolgersi ad un soggetto in qualità di contraente generale (c.d. general contractor). Si tratta, nella generalità dei casi, di imprese o professionisti che su incarico dei committenti (persone fisiche, condomini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, il visto di conformità ecc.

Nello svolgere tale attività di coordinamento generale, oltre che eseguire direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi (ad esempio, provvedendo alla progettazione e alla realizzazione delle opere), in alcuni casi il general contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e, dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha da tempo precisato che l’eventuale corrispettivo pagato al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa (o anche da una associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili.

La disciplina sopra esposta, come puntualizza la stessa amministrazione finanziaria nel documento di prassi in commento, prescinde dallo schema contrattuale che regola i rapporti tra il committente, il general contractor e i professionisti e le imprese che intervengono per la realizzazione degli interventi agevolabili. Tuttavia tale schema contrattuale si riflette inevitabilmente sulla modalità di fatturazione delle prestazioni ad opera del GC.

I chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione delle spese del GC – All’uopo, proprio in merito alle modalità di fatturazione delle spese da parte del GC l’Agenzia delle Entrate nella prefata circolare ribadisce che, nell’ipotesi in cui il general contractor agisce per il suo committente sulla base di un mandato senza rappresentanza, i fornitori e i professionisti – anche nell’ipotesi in cui siano individuati dal committente medesimo – effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione. In questo caso trova applicazione, ai fini IVA, l’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di tale disposizione, «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario», nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio (cfr. risoluzioni n. 6/E del 1998 e n. 250/E del 30 luglio 2002).

Resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per ri-addebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

Ma attenzione nel documento di prassi in commento l’amministrazione finanziaria per la prima volta ammette la possibilità di effettuare lo sconto in fattura anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della detrazione affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai tecnici e alle imprese e deleghi il general contractor al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza. In questa diversa ipotesi i tecnici e le imprese coinvolte nell’intervento emetteranno fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione e il general contractor, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione stesso senza applicazione dell’IVA. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate», ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).

Anche in tale caso resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

Per quanto detto, a prescindere dallo schema contrattuale utilizzato (mandato con o senza rappresentanza), il general contractor può operare lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.