Torna prepotentemente alla ribalta la questione dei reali confini della proroga di Ferragosto, ovvero del differimento dei termini previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 223 del 2006 secondo il quale gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Non si tratta di una sospensione dei termini, bensì di una mera proroga che coinvolge tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti i cui termini decorrono nel predetto orizzonte temporale, anche a causa dello slittamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 70 del 2011. Tale ultima disposizione prevede che i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono automaticamente rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Come è accaduto quest’anno in cui tutti gli adempimenti tributari e i termini di versamento in scadenza al 31 luglio 2022, giorno festivo, sono stati dapprima prorogati al 1° agosto 2022 in ragione dell’articolo articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legge n. 70 del 2011, poi differiti al 20 agosto 2022 ai sensi dell’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 223 del 2006, e infine prorogati nuovamente al primo giorno feriale successivo, ovvero il 22 agosto 2022.
Questo è stato il destino, ad esempio, della comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2022 (c.d. Esterometro, nella sua versione trimestrale), della comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria per le movimentazioni riferite al mese solare precedente relative ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria o, infine, della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), tutti adempimenti originariamente in scadenza la 31 luglio 2022. Tutti adempimenti prettamente tributari.
La doppia proroga descritta non trova, tuttavia, una generalizzata applicazione. Le due disposizioni normative hanno confini solo parzialmente sovrapponibili. Mentre l’articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 70 del 2011 interessa qualsivoglia adempimento, anche di natura non prettamente tributaria, purché previsto da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria, il differimento previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 223 del 2006 interessa i soli adempimenti fiscali, propriamente intesi.
Ne consegue, pertanto, come la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat in scadenza al 31 luglio 2022 per effetto della temporanea modifica apportata dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 73 del 2022, oggi già superata e ripristinata al 25 del mese di riferimento dalla conversione in Legge del medesimo provvedimento. Tale adempimento, che ha natura prevalentemente statistica, può beneficiare del differimento automatico previsto per le scadenze in giorni feriali, ma non della proroga di Ferragosto limitata ai soli adempimenti di natura meramente tributaria.
Stesso infausto destino, ma era cosa nota, per i termini di emissione delle fatture elettroniche. Sin dalla risposta n. 129 del 2020 l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che la fattura (analogica o elettronica) non potesse mai beneficiare del differimento dei termini in commento: essendo, almeno in prima battuta, destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo), e non all’Amministrazione Finanziaria, salvo qualora sia espressamente previsto da una disposizione normativa, i suoi termini di emissione non possono essere modificati in ragione del periodo festivo.
Ne consegue, pertanto, che la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione “da euro 250 a euro 2.000” per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Dubbi, infine, per i termini previsti dal nuovo “esterometro” che, sostituendo il vecchio adempimento trimestrale, imporrà ai soggetti passivi, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal1° luglio 2022, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Pur condividendo il tracciato previsto per le fatture elettroniche, questo torna ad essere una adempimento la cui controparte è l’Amministrazione Finanziaria. Ne dovrebbe automaticamente conseguire, pertanto, la possibilità di beneficiare di entrambe le proroghe per fissare, con riferimento alle operazioni di luglio, il termine al 22 agosto 2022.