I termini di pagamento non sempre vanno in vacanza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Agosto è un periodo di sospensione dei termini. Da quelli processuali alle scadenze previste per i pagamenti da accertamento esecutivo e avviso bonario. Non tutti gli atti tributari, tuttavia, possono godere di questa piacevole agevolazione temporale.

Nessun distinguo deve essere operato per i termini di impugnazione degli atti tributari impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali. Per tutti gli atti riconducibili all’ampia definizione dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine per la proposizione del ricorso, fissato a pena di inammissibilità in sessanta giorni dalla data di notificazione, è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Inoltre, nel caso in cui il decorso del termine di impugnazione abbia inizio durante il periodo di sospensione, come potrebbe accadere per la notifica in agosto degli avvisi di accertamento, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Tanto vale sia per gli atti impositivi che per quelli esattivi. Sotto questo punto di vista, infatti, non vi sono differenze.

Situazione certamente più complessa per quanto riguarda i termini di pagamento. In condizioni ordinari, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, i termini di pagamento degli avvisi bonari, conseguenti ai controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Per gli atti notificati in tale periodo, ovvero nei trenta giorni che lo precedono, il termine di trenta giorni fissato per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, ovvero della prima rata dei rispettivi piani di versamento, è sospeso per ben 35 giorni.

Sospensione che, parimenti applicabile ai termini di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 37, comma 11-bis, DL n. 223 del 2006), rende vane, almeno per questa tipologia di atti, le disposizioni del medesimo articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 secondo le quali gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il differimento di venti giorni, infatti, è già ricompreso nel più ampio periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Per gli avvisi di accertamento esecutivi, invece, i termini di pagamento seguono pedissequamente quelli di impugnazione. Ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ma lo stesso accade a livello locale (articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019), l’avviso di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il medesimo termine di presentazione del ricorso.

Arriviamo agli esclusi. Nessuna disposizione di favore, nè il citato parallelismo con i termini di impugnazione, è prevista per gli avvisi di accertamento in materia di imposta di registro e per i termini di versamento delle cartelle di pagamento. In entrambi i casi il termine di pagamento, senza eccezione alcuna, è fissato in sessanta giorni, rispettivamente dalla notifica dell’atto di liquidazione (articolo 55 del dPR n. 131 del 1986) e dalla ricezione della cartella esattoriale (articolo 25, comma 2, del dPR n. 602 del 1973). Per le cartelle di pagamento, se si esclude l’automatico differimento al primo giorno lavorativo successivo previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. h), del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 nei casi in cui i versamenti e gli adempimenti scadono il sabato o in un giorno festivo, nessuna alternativa. Da sempre, infatti, le cartelle esattoriali hanno accompagnato il contribuente sotto l’ombrellone.