Il DPCM del 28 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 30 giugno scorso, ha disposto la proroga al prossimo 20 luglio del termine per il versamento senza maggiorazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché da quelle relative all’IRAP ed all’IVA.
Sulle pagine del Quotidiano è stato già ampiamente e compiutamente spiegato che al provvedimento consegue la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto prossimo (Versamenti, il DPCM innesca la proroga al 20 agosto, di Paolo Iaccarino, 2 luglio 2021).
La proroga è concessa a “i soggetti che esercitanno attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito”.
In base ai chiarimenti storicamente forniti in passato, si deve ritenere che la proroga coinvolga anche:
- i soci delle società trasparenti soggette agli ISA;
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite;
- i forfettari.
Il versamento dei soggetti IRES è legato al termine di approvazione del bilancio. L’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, infatti, dispone che “il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.
È consentito anche per tali soggetti il differimento di trenta giorni dall’ordinario termine di versamento con la consueta applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
I soggetti IRES che hanno approvato il bilancio nei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, qualora rientranti nel limite dei ricavi previsti per l’applicazione degli ISA, avrebbero dovuto versare le imposte liquidate nel modello SC 2021 entro lo scorso 30 giugno, stante la proroga potranno procedere entro il 20 luglio prossimo.
Stesso discorso per tali soggetti che, sfruttando parzialmente la possibilità di approvare il bilancio nei centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, hanno provveduto nel mese di maggio.
Tali tipi di contribuenti che, invece, hanno approvato il bilancio nel mese di giugno, ordinariamente devono versare entro il 20 agosto prossimo, ovvero con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 20 settembre 2021 (v. Bilanci 2020: approvazione nel maggior termine di 180 gg e pagamenti al 20 agosto 2021, sul Quotidiano del 14 giugno 2021).
Il comma 6 dell’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, dispone che l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, nonché quella dovuta per l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione monetaria, “sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita”, ne consegue, quindi, che il differimento disposto dal DPCM trascina in avanti anche il termine delle imposte sostitutive citate.
Il comma 7 del citato articolo 110, tra gli altri, richiama l’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quindi concede nuovamente la possibilità del riallineamento dei valori fiscali a quelli maggiori civilistici iscritti in bilancio.
Sono agganciati al termine di versamento delle imposte sui redditi, quindi alla sua proroga, anche i termini dell’imposta dovuta sul riallineamento dei valori, nonché sull’eventuale affrancamento della riserva da vincolare ai sensi del comma 8. Ricordiamo che secondo l’Assonime, circolare n. 23 del 12 giugno 2006, l’eventuale affrancamento della riserva determina il venir meno dell’obbligo di apposizione del vincolo.
È il caso di precisare che il tardivo, ovvero omesso versamento delle imposte sostitutive citate, non inficia l’operazione nel caso in cui si provveda alla compilazione del quadro RQ, che rappresenta l’adempimento necessario a far assumere efficacia fiscale alla rivalutazione dei beni, a riallineare i valori, nonché per l’affrancamento delle riserve in parola.
È ammessa la regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D. Lgs. 472/1997) nei termini previsti, altrimenti l’Agenzia procederà secondo le rituali procedure di riscossione delle imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi e non versate.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 27 aprile 2017 “coerentemente con quanto precisato nelle circolari n. 13/E del 2014 e n. 11/E del 2009 nonché nella risoluzione n. 362/E del 2008 con riferimento alle precedenti leggi di rivalutazione, (…) evidenzia che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva”.
L’orientamento dell’Erario non ammette la presentazione di una dichiarazione integrativa per rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ necessaria per il perfezionamento fiscale dell’operazione, nonché dell’affrancamento della riserva. Ciò si desume dalla risoluzione n. 82 del 30 marzo 2009 emessa in riferimento all’analoga operazione dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. In senso conforme è la circolare n. 26 del 1° giugno 2016, nella quale, però, è precisato che la dichiarazione può legittimamente essere emendata a tali fini entro novanta giorni dal termine ordinariamente previsto per la sua presentazione.