Il DL semplificazioni fa il pieno di novità e getta le basi per il rinvio dell’autodichiarazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La prima bozza del Dl Semplificazioni, atteso nella giornata di oggi in Consiglio dei Ministri, si presenta da subito pieno di una serie di novità rilevanti. Analizziamone alcune.

Calendario fiscale– Tra le modifiche di maggiore interesse spiccano quelle recate dall’articolo 3 che comportano la riscrittura del calendario fiscale di una serie di adempimenti relativi alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1 gennaio 2023. In particolare:

  • Il termine per la LIPE del secondo trimestre passerebbe dal 16 settembre al 30 settembre;
  • Il termine per l’invio dei modelli INTRASTAT, attualmente previsto entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, slitterebbe alla fine del mese successivo al periodo di riferimento;
  • Le semplificazioni in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture di importo ridotto vengono estese ad importi superiori a 250 euro, portando il limite a 5.000 euro. Pertanto, se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supererà i 5.000 euro il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio) oppure se l’imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non supererà i 5.000 euro, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Società in perdita sistematica– A decorrere dall’esercizio fiscale 2022 dovrebbe essere abolita la disciplina delle società in perdita sistematica, limitando dunque l’applicazione della disciplina delle società di comodo unicamente ai soggetti “non operativi”. Rimane in vigore per l’esercizio fiscale 2021, per il quale il test dovrà ancora essere effettuato.

Rivoluzione Irap –A partire già dal periodo fiscale 2021, quindi già dalle dichiarazioni oggetto di studio in questi giorni per la simulazione delle imposte da versare entro il 30 giugno, prenderanno piede una serie di modifiche alla determinazione dell’Irap di competenza. In particolare, sarebbe allo studio una riscrittura totale dell’articolo 11 del decreto Irap prevedendo:

  • La limitazione delle deduzioni previste al comma 1, lettera a), numero 1, (ossia le deduzioni per i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni) esclusivamente per i contributi versati in relazione a soggetti diversi dai lavoratori a tempo indeterminato;
  • La soppressione dei numeri 2 e 4 del comma 1, lettera a), ossia delle deduzioni forfettarie di 7.500 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato o di 13.500 per i lavoratori di sesso femminile nonché di età inferiore a 35 anni, nonché delle deduzioni dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato;
  • Limitazione della deduzione di 1.850 euro, prevista per soggetti con valore della produzione inferiore a 400.000 euro, per ogni lavoratore fino ad un massimo di cinque, ai soli lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
  • Soppressione della deduzione per incremento occupazionale;
  • La possibilità di portare in dedizione il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato, con la limitazione al 70% del costo in caso di lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.

Esterometro– L’esonero dall’invio dell’esterometro verrebbe previsto non solo per le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni e esportazioni) o emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante SdI, ma anche per quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sanzioni omesso Esterometro – Slitta dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022 il termine a partire dal quale, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica una sanzione amministrativa (art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97) pari a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati, entro il limite massimo di:

  • 400 euro per ciascun mese;
  • 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

Semplificazioni ISA – Verrebbe estesa anche all’esercizio 2022 la possibilità di introdurre nuove cause esimenti per tener conto della complessa situazione geopolitica, al pari di come è avvenuto per il 2020 e il 2021.

Proroga registrazione degli aiuti nel RNA– Non la proroga che aspettavamo ma forse una proroga che getta le basi per quella tanto attesa. Con l’art. 32 del Dl allo studio del Governo verrebbero estesi i termini per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato per le Amministrazioni competenti, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Tale slittamento, considerato che tale termine era stato addotto come causa della mancata possibilità di differire il termine del 30 giugno, dovrebbe consentire lo slittamento, con un successivo provvedimento, anche del termine previsto per l’adempimento in capo ai contribuenti.

Dichiarazione Imu anno 2021– Slittamento del termine al 31 dicembre 2022.