Imponibili e soggetti a ritenuta i contributi regionali finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La risposta ad interpello nr. 588/2021 del 15 settembre 2021 chiarisce il trattamento tributario relativo agli aiuti erogati dalle Regioni – dapprima cofinanziati da Fondi strutturali, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303 – che, a causa delle modifiche introdotte a seguito della pandemia, hanno cambiato natura, posto che le risorse originariamente provenienti dal Bilancio europeo sono state ritirate per consentire la certificazione delle spese emergenziali, e tali progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

A sottoporre la questione all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è proprio una Regione, incerta nel caso di specie sull’applicabilità della ritenuta d’acconto del 4%. Tale indecisione trae origine proprio dall’impatto che la pandemia ha avuto sulla gestione degli aiuti qui in esame, tenuto conto anche delle disposizioni introdotte dall’articolo 10 bis del decreto Ristori, D.L. 137/2020.

Nel sottoporre il quesito, la Regione ricorda che l’Unione europea ha introdotto alcune modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) del ciclo 2014-2020, al fine di consentire interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari e di contrasto e mitigazione degli effetti economici e sociali conseguenti all’epidemia da Covid-19.

In materia è intervenuto il decreto Rilancio D.L. 34/2020, che con gli articoli 241 e 242 ha disciplinato l’«Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19» e il «Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19», prevedendo semplificazioni in ordine alla riprogrammazione degli obbiettivi dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, con il fine ultimo di finanziare ogni impegno utile a fronteggiare la crisi sanitaria ed economica. In questo quadro sono stati sottoscritti dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale specifici accordi con le Amministrazioni Centrali e Regionali volti a definire regole comuni per tali “riprogrammazioni”, destinando risorse per interventi di contrasto dell’emergenza sanitaria, a istruzione e formazione, ad attività economiche, al lavoro e al sociale.

Inoltre, le risorse originariamente provenienti dal Bilancio europeo finalizzate al finanziamento di progetti con Fondi strutturali sono state ritirate, ed i progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Alla luce di quanto sopra si pone un dubbio relativamente al trattamento fiscale degli aiuti erogati a favore delle imprese che hanno partecipato a Bandi di progetti europei. Occorre infatti ricordare che i contributi finanziati con fondi comunitari non sono soggetti a ritenuta, ai sensi dell’art. 132 del Regolamento n. 1303/2013, che prevede che tali aiuti non possano essere mai oggetto di decurtazione. Tali contributi europei, quindi, seppure restino imponibili secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, non dovrebbero essere assoggettati a ritenuta (vedasi Risoluzione 11/E del 11 giugno 2010). Tuttavia, il dubbio nasce dal fatto che questa tipologia di aiuti, seppure avente origine da bandi europei, è ora finanziata non con risorse europee, bensì con risorse nazionali, e i contributi erogati con risorse nazionali sono ordinariamente da assoggettarsi a ritenuta del 4% ex articolo 28 del D.P.R. 600/1973.

A parere della Regione istante, la problematica potrebbe essere superata facendo riferimento all’art. 10-bis del D.L. 137/2020 – che ha previsto la detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19 – consentendo così di riportare i contributi stessi al di fuori del perimetro di applicazione della ritenuta d’acconto (e, se la tesi venisse accolta, rendendoli addirittura non imponibili).

La soluzione prospettata dalla Regione istante non ha trovato accoglimento, e sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che trattandosi di contributi che ora sono finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la ritenuta d’acconto del 4 per cento prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 si rende applicabile.

Quanto sopra poiché, nel caso specifico, non è nemmeno possibile attrarre questi contributi nel perimetro di applicazione dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020, posto che tale norma prevede la non imponibilità dei “contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.

In questo caso, infatti, manca il requisito della “novità”: è vero che la gestione degli aiuti è stata influenzata dalla pandemia (riprogrammazione), tuttavia, nello specifico, si tratta di forme di forme di finanziamento comunque preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e come tali non è possibile considerarle come non imponibili (e di conseguenza non assoggettate a ritenuta) in forza della già citata disposizione introdotta dal decreto Ristori.