Importi sospesi a seguito dell’emergenza: tanto rumore per nulla

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fu il primo effetto tangibile della pandemia epidemiologica da Covid-19. In un certo senso fu l’inizio di tutto, momento a partire dal quale la legislazione di emergenza, in maniera spesso confusionaria, ha sconvolto l’ordinamento tributario prendendone il sopravvento. Da febbraio 2020 sono state introdotte numerose deroghe ai termini di pagamento ordinari, eccezioni trasformate in inutili balzelli. Come per gli Aiuti di Stato, infatti, anche gli importi oggetto di sospensione dovranno trovare adeguata rappresentazione del quadro RS della prossima dichiarazione dei redditi. Quale ne sia l’utilità è materia ancora oscura.

Il rigo RS480 della prossima dichiarazione dei redditi è dedicato ai dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria. Il prospetto è dedicato a coloro i quali, essendone legittimati, all’epoca non hanno effettuato i versamenti dovuti avvalendosi delle disposizioni di sospensione di volta in volta emanate. In particolare nel predetto rigo RS480 bisognerà indicare il codice di sospensione desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” presente sulle istruzioni ministeriali ed i correlati versamenti non effettuati nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione.

In primo luogo dovranno essere indicati nel quadro RS i versamenti interessati dalla sospensione prevista dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 per i soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 per il periodo compreso dal 21 febbraio al 31 marzo del 2020. Oggetto di comunicazione, inoltre, le somme sospese ai sensi dell’articolo 19 del DL n. 23 del 2020, corrispondenti alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973 non effettuate nell’intervallo compreso dal 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 nei confronti dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta 2019. Da indicare, infine, il secondo acconto delle imposte sui redditi in scadenza il 30 novembre 2020 oggetto della proroga automatica e generalizzata al 10 dicembre 2020 (articolo 13-quinquies comma 1 DL n. 137 del 2020) ed il successivo differimento al 30 aprile 2021 previsto originariamente dall’articolo 98 del DL n. 104 del 2020 e successivamente dagli articoli 9 quinquies e 13-quinquies del DL n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 dicembre 2020, n. 176.

Sul punto di colga che il primo DL Ristori, facendo seguito alle disposizioni dell’articolo 98 del DL n. 104 del 2020 con il quale fu introdotta per i soggetti esercenti attività economiche soggette ad ISA la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP nei casi di riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha esteso il beneficio nei confronti dei soggetti operanti in specifici settori economici ed in zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un elevato livello di rischio. In particolare l’agevolazione è stata estesa:

  • a) ai soggetti operanti nei settori riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2 del DL n. 137 del 2020 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale a rischio alto individuate secondo le ordinanze del Ministro della salute di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del predetto decreto 137;
  • b) ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro in caso di riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • c) ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, indipendentemente dall’entità di ricavi e compensi dichiarati, i cui codici Ateco sono riferiti agli allegati 1 e 2 del DL n. 137 del 2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (art. 3 del DPCM 3 novembre 2020) ovvero esercenti le attività del ramo ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate anch’esse da uno scenario di elevata gravità (art. 3 del DPCM 3 novembre 2020).

Solo nei casi di cui ai precedenti punti b) e c), oltre al versamento in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021, era possibile rateizzare l’importo dovuto fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata sempre entro il 30 aprile 2020.

Ora tale articolato sistema di proroghe, composto da almeno cinque distinte fattispecie, dovrà essere adeguatamente riportato al rigo RS480 della dichiarazione dei redditi utilizzando i codici 2, 3 10 e 11. Il modello, tuttavia, consente di comunicare solo la tipologia di proroga e non la natura della somma agevolata ai fini del versamento. La comunicazione, per questo motivo, ha una valenza meramente formale ed un funzione informativa del tutto limitata, non consentendo all’Amministrazione Finanziaria di conoscere la composizione dei versamenti legittimamente sospesi in costanza di pandemia.

Come fu per gli aiuti di stato erogati dalla stessa Agenzia delle Entrate ci si chiede, allora, il senso di tale adempimento. Qui la sintesi da operare, infatti, è tale da rendere del tutto inutile la comunicazione. Come dovrebbe risultare illegittima la stessa indicazione, non essendo stata prevista dalle singole disposizioni normative che hanno introdotto le proroghe in commento, bensì dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle istruzioni ministeriali al modello, in una forma imperativa che mal si concilia con le funzioni dello strumento.

Una cattiva abitudine tanto cara all’Agenzia delle Entrate, almeno degli ultimi mesi. Tanto dovrebbe essere sufficiente, tuttavia, per sterilizzare qualsivoglia tentativo dell’Amministrazione Finanziaria di sanzionare eventuali omissioni. In ragione del principio di legalità alcun comportamento può essere oggetto di sanzione se non espressamente previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. L’omissione, inoltre, proprio in considerazione dell’estrema sintesi, non potrebbe arrecare alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo né incidere sulla determinazione della base imponibile.
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