Si avvicina l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3-bis, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, in luogo dell’esterometro per come lo abbiamo concepito fino ad oggi, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture già in formato elettronico inviate telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, saranno trasmessi all’Amministrazione Finanziaria, non più in forma aggregata come avviene oggi, ma in singoli flussi distinti fra loro. Una vera e propria esplosione di adempimenti che impone una preventiva organizzazione.
Terminati gli effetti della moratoria prevista dall’articolo 5 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha differito al 1° luglio 2022 il termine prima fissato al 1° gennaio 2022 per l’entrata in vigore delle novità in commento, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; di pari, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nel tradurre la nuova disposizione in processi operativi questo significa, dal lato delle operazioni attive, la necessaria e non più procrastinabile emissione delle fatture in formato elettronico, in ogni caso in cui il soggetto cessionario o committente non sia stabilito nel territorio dello Stato. Il relativo file, in particolare, in luogo del codice destinatario riporterà per sette volte la lettera “X” e dovrà essere inviato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nell’emissione si utilizzeranno i codici documento TD01, TD24 e TD25, a seconda se la fattura sia accompagnatoria ovvero differita. In tutti i casi il documento, così emesso, dovrà essere riportato nel registro delle fatture emesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dal lato passivo, in maniera analoga, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni comporterà, per ogni operazione passiva ricevuta da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’emissione di un documento contabile, in formato “xml”, da inviare al Sistema di Interscambio, alla stregua di quanto già accade per l’emissione della fattura elettronica. Il file relativo alle operazioni passive, a differenza del lato attivo, dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento da parte del fornitore estero. Nell’emissione dovrà essere utilizzato il codice TD17, TD18 o TD19, rispettivamente previsto per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari e per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c.2, D.P.R. n. 633/72, ossia acquisto di beni da imprese estere con rappresentate fiscale in Italia e beni già presenti nel territorio nazionale. Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
Più nel dettaglio, nella predisposizione del documento il cessionario/committente dovrà indicare: nel caso di servizi, la data di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE ovvero, per i servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, la data di effettuazione dell’operazione; nel caso di acquisto di beni intracomunitari la data di ricezione o, più semplicemente, una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero.
Se dal lato attivo poco cambierà nei processi organizzativi aziendali e di studio, essendo sufficiente adeguare i sistemi elettronici di fatturazione, dal lato passivo sarà necessario rivedere tempi e modi dell’adempimento. L’esterometro, infatti, verrà sostituito da singole comunicazioni, una per ciascuna fattura, da effettuarsi secondo il meccanismo descritto entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione del documento. Una procedura del tutto simile a quella prevista per l’emissione della fattura elettronica, ma ripetuta all’infinito.
Dal 1° luglio 2022, pertanto, la tempestiva raccolta dei documenti da “integrare elettronicamente” costituirà un imperativo ricorrente dodici volte l’anno, tante volte quante saranno le fatture da comunicare. I tempi piuttosto stretti per l’integrazione contabile comporteranno la necessità di sollecitare la clientela nella consegna della documentazione ogni mese, pertanto più sollecitamente di quanto si faceva in passato. Nulla cambierà, invece, per le operazioni soggette a reverse charge interno. Per le operazioni fra soggetti passivi nazionali soggette a inversione contabile, l’invio del documento elettronico che sostituisce l’integrazione manuale, in codice TD16, continuerà a restare una facoltà del contribuente. Con riferimento alle operazioni nazionali, salvo che si opti per la via elettronica, nulla cambierà nelle procedure aziendali.