Il susseguirsi di disposizioni agevolative in tema di crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, materia da ultimo disciplinata dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha determinato, a seconda del periodo in cui l’investimento può considerarsi realizzato, regole di utilizzo differenti, fra innovazioni e deroghe.
Originariamente l’articolo 1, comma 191, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposizione relativa agli investimenti della medesima tipologia in vigore fino al 31 dicembre 2020, disponeva che il credito d’imposta spettante ai sensi dei precedenti commi da 184 a 190 dovesse essere utilizzato in cinque quote annuali di pari importo, quote ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 (Allegato B), e comunque a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188 (“ordinari”), ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (“Industria 4.0”).
Successivamente, con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, comma 1054 e seguenti, della Legge n. 178 del 2020, sono cambiate anche le regole di utilizzo. Ai sensi del comma 1059 della predetta disposizione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo utilizzabili, come avveniva in passato a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti “ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055 ovvero, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, per gli investimenti “qualificati” ai sensi dei commi da 1056 a 1058-ter del medesimo articolo.
In via del tutto eccezionale per gli investimenti “ordinari”, materiali e non, in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il medesimo comma 1059 dispone che il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (limite di fatturato poi eliminato con l’introduzione del comma 1059-bis, ma solo per gli investimenti in beni materiali) il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, sin dall’anno dell’entrata in funzione.
In altri termini il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale: per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari; per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (verifica da effettuare considerando i valori dell’esercizio precedente quello di entrata in funzione). Seguono invece la regola “triennale” tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, nonché gli investimenti “ordinari” effettuati nel 2022, secondo anno di applicazione dell’agevolazione in parola.
È emerso il dubbio se gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2022, ma prenotati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi del medesimo comma 1054, per i quali l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possano godere delle medesime facilitazioni previste per i pari investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020, ovvero la compensazione in un’unica annualità. Alla luce delle considerazioni svolte la risposta è negativa. Si ricorda, al riguardo, che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (Circolare n. 9/E del 2021). Benché l’avvenuta prenotazione consenta di applicare le condizioni dell’articolo 1054, l’investimento effettuato al di fuori del periodo previsto dai commi 1059 e 1059-bis (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021) segue le regole ordinarie di utilizzo in tre esercizi.
In questo caso, pertanto, la compensazione dovrà avvenire in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione. Il credito d’imposta prenotato entro il 31 dicembre 2021 pari a 150.000 euro, il cui investimento sarà realizzato entro il 31 dicembre 2022, dovrà necessariamente essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo di 50.000 euro a decorrere dall’entrata in funzione dei beni.
Resta fermo che in caso di inutilizzo l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.