Come noto, l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) ha disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Posto che la L. 234/2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ciò significa che a partire dall’anno di imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta in caso di:
- esercizio di attività in forma individuale;
- esercizio di professione in forma individuale.
Quanto sopra secondo una previsione assoluta, e quindi a prescindere da limiti dimensionali, dal regime contabile adottato o “dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, criterio, quest’ultimo, che già in precedenza aveva permesso a numerosi contribuenti di fuoriuscire dal perimetro dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui la ditta individuale sia condotta sotto forma di impresa familiare o coniugale.
La dichiarazione IRAP, nel quadro sovra brevemente richiamato, non solo non è dovuta: è anche impossibile predisporla, posto che nella sezione del dichiarativo IRAP 2023 “dati del contribuente”, alla casella “Dichiarazione Redditi” è ammessa l’indicazione esclusivamente di uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di modello Redditi che il contribuente è tenuto a presentare:
- modello REDDITI SP (società di persone);
- modello REDDITI SC (società di capitali);
- modello REDDITI ENC (enti privati non commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lett. 3);
- modello REDDITI ENC. (amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis).
(I codici 3 e 4 devono essere indicati anche dalle Amministrazioni pubbliche ed enti non assoggettati a IRES).
Si noti, pertanto, che in alcun caso un soggetto che presenta il modello Redditi PF può riferirsi a tale tipo di dichiarativo in sede di IRAP 2023.
Come fare, dunque, a rappresentare (e a mantenere per la compensazione, o richiedere a rimborso) l’eventuale credito emerso in sede dichiarativo IRAP 2022 anno di imposta 2021, e non totalmente compensato nel 2022?
In questo caso ci si trova nell’impossibilità di presentare il dichiarativo relativo all’anno successivo (ovvero, il 2022), e quindi non è possibile rigenerare il credito.
La soluzione è quella prevista per tutti quei casi nei quali il contribuente si trova nelle condizioni di “ricordare” all’amministrazione finanziaria la sussistenza di un credito relativo a periodi di imposta precedenti che non è possibile rappresentare nel dichiarativo in corso di predisposizione, ovverosia fare ricorso al quadro RX del modello Redditi (anche se si tratta di IRAP), sezione II – Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Ipotizziamo che il credito IRAP al 31 dicembre 2021, come da modello IRAP 2022 anno di imposta 2021, fosse pari a 2.000 euro. Ipotizziamo altresì che le compensazioni effettuate nel corso dell’anno 2022 con riferimento al medesimo credito siano state pari a 800 euro, e quindi sorga la necessità di evidenziare che residuano 1.200 euro di credito compensabile (o da richiedere a rimborso).
La compilazione della sezione II del quadro RX del modello Redditi 2023anno di imposta 2022 avviene come segue:
RIGO RX54 – ALTRE IMPOSTE
Colonna 1 codice tributo: 3800
Colonna 2 eccedenza a credito precedente: euro 2.000
Colonna 3 importo compensato con modello F24: euro 800
Colonna 4 l’importo residuo con riferimento al quale si intende richiedere il rimborso
Colonna 5 l’importo residuo con riferimento al quale si intende proseguire a compensa con modello F24.
Ipotizzando quindi che il contribuente intenda proseguire nelle compensazioni, la colonna 5 riporterà l’ammontare di euro 1.200.
Quanto al codice tributo da utilizzare per l’esposizione nel modello F24, si prosegue – sino ad esaurimento del credito – con l’indicazione del codice tributo originario, ovvero 3800, anno 2021, poiché in questi casi il credito non viene “rigenerato” confluendo nel dichiarativo dell’anno successivo, visto che tale dichiarativo, come si è detto, non è presentabile.