Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, sono stati definiti i livelli di affidabilità che i contribuenti dovranno conseguire – con riferimento all’anno di imposta 2022 – ai fini dell’accesso al regime premiale ISA. Come di consueto, il “voto” assegnato dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale potrà essere migliorato tramite adeguamento spontaneo in dichiarazione.
I benefici del regime premiale ISA sono definiti dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Secondo quanto disposto dal successivo comma 12, ogni anno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono individuati i livelli di affidabilità fiscale da raggiungersi per l’accesso a tale regime premiale.
Per quanto riguarda l’anno di imposta 2022, il provvedimento prot. n. 140005/2023 ha disposto quanto segue:
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 5.000 euro, e fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste in compensazione, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024. Inoltre, è concesso l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP, di ammontare superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro annui, con riferimento all’anno di imposta 2022 (ovvero crediti emergenti dal Modello Redditi 2023). I 20.000 euro sono da riferirsi distintamente a ciascuna imposta (IRPEF, addizionali, IRAP, ecc.).
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità, oppure dalla prestazione della garanzia, per rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste di rimborso, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024.
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8 (non è previsto l’accesso al beneficio sulla base della media 2021 – 2022): anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di imposta 2022.
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 9, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 9: esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, periodo d’imposta 2022.
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8,5, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 almeno pari a 9: esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo d’imposta 2022.
- ISA anno di imposta almeno pari a 9, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 almeno pari a 9: esclusione, per l’anno di imposta 2022, della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
In sostanza, è stata mantenuta ancora una volta l’imposta prevista negli anni scorsi, che vede i benefici essere accessibili al raggiungimento di un determinato punteggio per l’anno di imposta 2022, oppure sulla scorta del punteggio medio riferibile agli anni di imposta 2021 e 2022, con l’eccezione del beneficio dell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza.
Per concludere, ulteriore conferma è quella che riguarda i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo. Costoro potranno accedere ai benefici premiali solo a condizione che entrambe le categorie reddituali siano assoggettate ad ISA, e che il punteggio raggiunto, sempre per entrambe, raggiunga i livelli minimi richiesti e sovra riportati.