Nel corso del webinar dedicato agli alert di compilazione dei dichiarativi, tenutosi il 21 luglio 2022, tra le questioni affrontate l’attenzione è stata posta alle cause di esclusione ed inapplicabilità degli ISA. Questioni che, apparentemente, potrebbero apparire consolidate e prive di dubbi, e che tuttavia non mancano di riservare ancora sorprese.
La problematica affrontata, facendo seguito ad un quesito posto da un partecipante, riguarda un contribuente che si è visto recapitare dall’Agenzia delle Entrate una lettera di invito alla presentazione di dichiarazione integrativa, poiché nella dichiarazione originaria era stata esposta la causa di esclusione “Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017”. La richiesta è giustificata dall’asserzione che tale causa di esclusione è subordinata all’autorizzazione commissione europea. Possibile?
Purtroppo, sì, è possibile ed è corretto, ma è bene riprendere l’argomento poiché non è inusuale che i contribuenti siano caduti nella “trappola” che potrebbe derivare dal fatto che talune particolari cause di esclusione sono previste espressamente dalle istruzioni, con tanto di “codicillo” da indicare nel dichiarativo, ma di fatto sono “congelate” in attesa di autorizzazione europea.
Invero, la specifica che si tratti di clausole di esclusione subordinate al via libera da parte della UE è presente nelle istruzioni, ma evidentemente non si tratta di una specifica così chiara ed intellegibile, non fosse altro perché viene omesso il dettaglio più importante, ovvero che tale autorizzazione ad oggi non è ancora pervenuta.
Quali sono, pertanto, le cause di esclusione “congelate” in attesa – ormai da anni – dell’autorizzazione della Commissione Europea?
La problematica interessa il mondo no profit, più precisamente quelli interessati dalla normativa del terzo settore (D.lgs. 117/2017), che, nell’ordinamento interno, esclude da ISA gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa (art. 80 d.lgs. 117/2017; le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario (art. 86 D.Lgs. 117/2017) e le imprese sociali.
Come a suo tempo evidenziato nella Circolare AdE n. 17/E del 2 agosto 2019. “l’esclusione dall’applicazione degli ISA da parte di tali soggetti non opera per il 2018; per il futuro è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
L’autorizzazione, come si è detto, non è pervenuta, pertanto, come da istruzioni ISA, le seguenti fattispecie cause di esclusione ISA di fatto sono non utilizzabili per:
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017).
Come comportarsi, pertanto, in questi casi? Sostanzialmente vi possono essere due vie: la prima, a parere di chi scrive sconsigliabile, è quella di indicare comunque la causa di esclusione, nella consapevolezza che se l’autorizzazione della Commissione UE non dovesse pervenire, si tratta di una causa che non ha rilevanza alcuna, inesistente. La seconda via, preferibile, è quella di non utilizzare queste cause di esclusione che, come indicato dalla stessa Amministrazione finanziaria, sono subordinate al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE, ad oggi assente.