ISA e attività prevalente: quale modello compilare

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Non è inusuale che i contribuenti esercitino più attività contraddistinte da diversi codici ATECO e che, giunto il momento di compilare il modello ISA, possano incorrere in incertezze in ordine a quale sia quello corretto da utilizzare.

Andiamo pertanto a riepilogare le regole generali che devono guidare il contribuente chiamato a predisporre gli ISA ricordando, innanzitutto, che per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Di conseguenza, se per esempio un contribuente ha comunicato quale attività prevalente l’installazione di impianti, e quale attività secondaria la vendita all’ingrosso di materiale elettrico, non è semplicemente il codice di attività comunicato in precedenza quale prevalente quello cui occorre guardare. È infatti necessario verificare l’ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti e, laddove quelli relativi al commercio all’ingrosso risultino essere di ammontare superiore a quelli relativi all’attività di installazione di impianti, sarà il codice ATECO relativo al commercio a dover essere indicato nel quadro reddituale (RF – RG) ed il corrispondente ISA a dover essere compilato. Quanto sopra, peraltro, senza alcun obbligo di comunicare variazioni in ordine alla mutata prevalenza, posto che la compilazione del modello ISA corretto è sufficiente ad adempiere agli obblighi comunicativi, purché tutte le attività esercitata siano state già comunicate in precedenza, a nulla rilevando se identificate quali principali o secondarie.

Detto questo, resta da verificare se il modello ISA sia applicabile o meno, ovvero se ricorra il caso della multiattività, oppure no.

Tornando al nostro esempio, supponiamo che nel 2022 il contribuente abbia conseguito l’80% dei ricavi con riferimento all’attività di commercio all’ingrosso, ed il 20% con riferimento all’attività di installazione di impianti. In questo caso, come si è detto, l’ISA che dovrà essere compilato è quello relativo all’ingrosso e tale ISA sarà applicabile.

Se, invece, dall’attività del commercio all’ingrosso è derivata una percentuale di ricavi pari al 60% e l’installazione degli impianti si è fermata al 40%, fermo restando il fatto che dovrà essere compilato l’ISA relativo al commercio, il risultato dell’ISA sarà inapplicabile.

Infatti, il contribuente sarà escluso da ISA in quanto ricadente nella fattispecie delle cd. “multiattività”, che si verifica laddove l’impresa esercita due o più attività contraddistinte da codici ATECO non rientranti nel medesimo ISA, e le attività secondarie rappresentano ricavi superiori al 30% dei ricavi complessivi.

Si presti attenzione al fatto che nel caso di multiattività il contribuente è escluso dagli ISA perché il risultato conseguito (laddove calcolato) è comunque inattendibile. Di conseguenza, in caso di punteggio pari o inferiore a sei, il contribuente non rischia di venire inserito nella lista dei contribuenti potenzialmente da attenzionare e, al tempo stesso, nel caso di punteggio pari o superiore ad 8, il regime premiale è comunque precluso.

Ciò nonostante, il modello ISA deve essere compilato, ai soli fini informativi, e guardando come si è detto all’attività prevalente. Non è necessario scaricare il file XML dati ulteriori, posto che lo stesso è necessario solo a fornire al motore di calcolo una serie di informazioni utili a determinare il punteggio conseguito, che è irrilevante nel caso della multiattività.

Occorre ulteriormente ricordare che, nell’effettuare le verifiche di prevalenza, in taluni casi e per specifici ISA, i ricavi conseguiti da attività che ricadono in codici ATECO differenti devono essere comunque considerati nell’insieme. È il caso delle cd. “attività complementari”, che costituiscono un’eccezione alle multiattività.

Un’attività è considerata come complementare quando viene esercitata in via non prevalente con un’attività principale che l’attrae nel proprio ISA. In tal caso, pur esercitando più attività d’impresa, non si rientra nella fattispecie di imprese c.d. multiattività, bensì deve essere compilato l’ISA dell’attività principale, tenendo conto anche delle risultanze delle attività secondarie “attratte”. Gli ISA per i quali sono previste le attività complementari sono: CD12U, CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CM13U, BM80U e CM85U.

Per concludere occorre ricordare che l’individuazione dell’attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente dovrà determinare distintamente l’attività prevalente esercita nell’ambito delle attività di impresa, e l’attività prevalente esercitata nell’ambito del lavoro autonomo e compilare due Isa uno per l’attività d’impresa e l’altro per il lavoro autonomo.