Isa: “fuori gioco” del regime premiale in presenza di cause di esclusione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il periodo d’imposta 2020 è stato particolarmente travagliato per effetto della pandemia. Per tale ragione, di fronte, nella maggior parte dei casi, ad una contrazione del fatturato, gli operatori hanno manifestato a più riprese le preoccupazioni relative al risultato che ne sarebbe conseguito dall’applicazione degli ISA.

La Commissione degli Esperti, preposta a esprimere pareri non vincolanti, ha votato favorevolmente alla previsione di nuove ed eccezionali cause di esclusione. Le modifiche proposte sono state recepite con due decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze. Si tratta del decreto del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021. I due provvedimenti hanno dato concreta attuazione alla previsione contenuta nell’art. 148 del D.L. n. 34/2020.

Tale disposizione ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli ISA.

Gli indici, assolvono come principale funzione quella della compliance. La finalità è quella di indurre i contribuenti a dichiarare spontaneamente i ricavi e i compensi percepiti. L’operazione è fondata sull’applicazione di un regime premiale riconosciuto allorquando il punteggio ottenuto sia almeno pari ad 8.

Tuttavia, se da una parte le nuove cause di esclusione, introdotte per effetto della pandemia, sono estremamente utili al fine di scongiurare il rischio di un’analisi dell’Agenzia delle entrate con la conseguente inclusione all’interno di una lista selettiva, dall’altra non consentono l’accesso al regime premiale.

In particolare, è stato chiesto, qualora sia applicabile una delle nuove cause di esclusione approvate dalla Commissione degli Esperti, se il contribuente potesse spontaneamente applicare gli ISA ottenendo un punteggio almeno pari ad 8 e beneficiare del vantaggio fiscale corrispondente.

La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa, come precisato dalla Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021. Con provvedimento del 26 aprile 2021 sono state individuate le condizioni necessarie per l’eccesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2020.

Il provvedimento direttoriale ha sostanzialmente confermato i diversi livelli di punteggio ed i relativi premi già applicabili con riferimento al periodo d’imposta 2019. Inoltre è stata confermata l’applicazione anche del c.d. criterio della media.

Come lo scorso anno, quindi, il citato provvedimento direttoriale ha previsto la possibilità di applicare il c.d. criterio della media. Può verificarsi che il contribuente, applicando gli indicatori alle dichiarazioni dei Redditi 2021, non ottenga il punteggio minimo per accedere al regime premiale. In tale ipotesi, se il punteggio ottenuto per il periodo d’imposta 2019 è sufficientemente elevato, il contribuente può effettuare la media con il punteggio ottenuto per l’anno 2020, in modo da potersi avvalere del regime premiale in esame.

Tuttavia, deve essere osservato, che i punteggi necessari, nell’uno e nell’altro caso, non sono perfettamente coincidenti. In linea di principio, se il contribuente si avvale del criterio della media, deve ottenere un punteggio più elevato per l’accesso al regime premiale.

A tal proposito deve essere ricordato in via preliminare che se con l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2020 si ottiene un punteggio almeno pari ad 8, il contribuente può beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di un anno. Invece, la stessa possibilità non sussiste qualora si proceda ad effettuare la media dei punteggi 2019 e 2020. Indipendentemente dal punteggio raggiunto con la media, i termini di accertamento continueranno ad essere quelli ordinari di cinque anni.

I contribuenti potranno beneficiare dell’esclusione degli accertamenti analitico presuntivi ottenendo un punteggio almeno pari all’8,5. Tuttavia, se si applicherà il criterio della media, il punteggio minimo previsto per ottenere l’attribuzione del premio sarà pari a 9. Analogamente, per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ai fini della compensazione dei crediti Iva, imposte dirette e Iva, sarà necessario un punteggio almeno pari a 8. Invece, applicando il criterio della media, sarà necessario raggiungere almeno un punteggio pari a 8,5.