ISA: la causa di esclusione per crisi energetica non esonera il contribuente dalla compilazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I modelli ISA 2023, relativi all’anno di imposta 2022, si caratterizzano per l’introduzione di una nuova causa di esclusione: l’inizio dell’attività, intesa come data di apertura della partita IVA, avvenuto nel 2021.

Quanto sopra a seguito dell’introduzione, con riferimento all’anno di imposta 2022, di correttivi utili a rappresentare la contrazione della marginalità che ha interessato i contribuenti in ragione dell’aumento dei costi di approvvigionamento delle fonti energetiche.

Tali correttivi, a differenza di quanto è accaduto in periodo pandemico, non sono basati sul calo dei ricavi / compensi bensì, come si è detto, sulla contrazione della marginalità, che è stata ponderata in ragione dei dati emergenti dalle fonti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (sistema di interscambio) relativi al 2022 confrontati con quelli emergenti dal 2021 (o 2019 se più favorevoli).

La presenza di uno “storico” riferibile al 2021 è pertanto essenziale per l’applicazione dei correttivi; da qui l’esonero concesso ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA in tale anno, posto che per gli stessi non sarebbe possibile calcolare i correttivi stessi.

Dall’esonero concesso discendono una serie di conseguenze che è bene considerare attentamente.

Innanzitutto, così come era accaduto in occasione degli esoneri concessi a fronte del calo di ricavi o compensi in epoca pandemica, l’esclusione dai punteggi di affidabilità fiscale non esonera il contribuente dagli obblighi di compilazione dei modelli.

Peraltro, sebbene in presenza della causa di esclusione per inizio attività nel 2021, continua a sussistere l’obbligo di compilazione del Modello ISA 2023, anno di imposta 2022, ai soli fini statistici.

Il modello ISA sarà quindi da compilare ed allegare al dichiarativo; tuttavia, posto che l’ISA non è applicabile, si potrà omettere il passaggio del prelievo dei “dati ulteriori” dal cassetto fiscale, visto che tali dati sono funzionali solo al conteggio del “punteggio” assegnato dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E/2021, ha ricordato che i contribuenti che risultano esclusi dalla compilazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla loro applicazione, potranno, tutt’al più, sottrarsi dall’acquisizione dei dati precalcolati, limitandosi alla sola e semplice compilazione del relativo modello.

Diverso, invece, è il caso dei soggetti esonerati in ragione dell’apertura della partita IVA nel 2022, che potranno evitare l’ISA sotto ogni punto di vista, ivi inclusa la compilazione ed allegazione del questionario al modello Redditi.

È bene ricordare che per i contribuenti esonerati dalla compilazione o dall’applicazione degli ISA, a qualsiasi titolo, non si applica alcun regime premiale.

Come si è detto, il ricorrere di una causa di esclusione ISA implica per il contribuente la preclusione di poter usufruire dei benefici previsti dal sistema premiale. La giustificazione a tale preclusione risiede nel fatto che l’applicazione degli ISA, nei confronti di soggetti che operano in un contesto economico o in condizioni differenti da quelle prese in considerazione per la costituzione degli Indici stessi, non forniscono garanzie di totale affidabilità dei risultati.

Di per contro tali contribuenti non possono essere inseriti all’interno delle c.d. liste selettive dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, utili alla definizione delle strategie di controllo per finalità accertative (Art. 9-bis, comma 14, D.L. n. 50/2017).

Per concludere si ricorda che la circostanza che gli effetti della crisi energetica conseguente al conflitto in Ucraina siano stati presi in considerazione con l’introduzione di appositi correttivi, nonché della causa di esclusione qui in esame, comporta il fatto che tale nuova emergenza che ha interessato l’anno di imposta 2022 non consente di invocare legittimamente la causa di esclusione per “periodo di non normale svolgimento dell’attività”, in quanto, a seguito dell’introduzione dei citati correttivi è garantita, a prescindere, la corretta applicazione degli ISA.