Le indennità previste a favore dei lavoratori autonomi ed a loro riconosciute per il solo fatto di essere iscritti ad una ben determinata cassa previdenziale obbligatoria destano ancora preoccupazione. Per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, superato ormai il tempo delle istanze, è ora necessario definire la natura delle indennità e, conseguentemente, le modalità di rappresentazione nel modello ministeriale.
L’articolo 28 del DL 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha riconosciuto a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) un’indennità pari a 600,00 €. Per espressa disposizione normativa tale prestazione, raddoppiata con l’articolo 84 del successivo D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Stesso destino, ovvero l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per l’indennità prevista per i professionisti ed i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 27 del DL n. 18 del 2020. Anche per questa indennità il Legislatore ha esplicitamente previsto la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nulla, al contrario, è stato originariamente previsto per le indennità riconducibili al fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 di cui all’articolo 44 del DL 18 del 2020. Solo con il successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze attuativo della disposizione, infatti, fu previsto il regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi.
L’elemento comune alle principali indennità riconosciute ai lavoratori autonomi è l’irrilevanza tributaria della loro percezione, motivo per il quale se ne dovrebbe desumere l’insussistenza dell’obbligo di indicarne la percezione. In questo senso non solo il silenzio delle istruzioni ministeriali, che non prevedono tale adempimento in nessuno dei quadri reddituali, ma la natura stessa delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi per effetto delle predette disposizioni, indennità che sembrano essere più di natura assistenziale che incentivante rispetto all’attività esercitata.
Il diritto di percepire le indennità in commento, infatti, prescinde dall’attività esercitata ed indaga piuttosto l’attualità dell’iscrizione del beneficiario nella gestione previdenziale di riferimento. Ad esempio l’Indennizzo di cui all’articolo 28 del DL 18 del 2020 è stato riconosciuto sul solo presupposto di risultare iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e di non essere contestualmente titolari di pensione e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre dall’inidoneità di falsare o minacciare di falsare la concorrenza sembra potersi desumere la differenza ontologica fra le indennità descritte e gli aiuti di Stato. Rappresentando disposizioni di carattere generale, sconnesse rispetto all’attività esercitata, ma riconducibili esclusivamente alla gestione previdenziale di appartenenza, le stesse sono riconosciute all’imprenditore, non alla sua impresa. Una sottile differenza che trova conferma in tutti i casi in cui il beneficiario è un soggetto diverso rispetto all’impresa esercitata. Ad esempio si prenda il caso del socio lavoratore di una società o del professionista associato di un’associazione professionale. Pertanto, Se non sono aiuti di Stato alcuna indicazione risulterà necessaria nel quadro RS rigo 401.
Tuttavia emerge ancora un dubbio. Il generalizzato regime di non imponibilità, che ha trovato conferma nell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 in materia di detassazione di contributi, indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza Covid-19, deroga espressamente ai principi di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito secondo i quali i proventi conseguiti in sostituzione di altri redditi, quali sono le indennità descritte in precedenza, concorrono alla formazione della base imponibile, costituendo esse stesse redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Ora, benché non costituiscano aiuti di Stato, il risparmio fiscale conseguente ha comunque una specifica funzione incentivante, la stessa descritta dal predetto articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 e rilevante ai fini del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. Se tale interpretazione fosse confermata il risparmio fiscale conseguente alla percezione dell’indennità dovrebbe essere rappresentata nel rigo RS401 codice 24, anche se irrilevante dal punto di vista tributario ed assente nei quadri reddituali. In altri termini la sua iscrizione non sarebbe un’eresia.
Il rischio concreto è quello di un cortocircuito. In assenza di una chiara disposizione normativa e di istruzioni davvero esplicative, quella in essere rischia di trasformarsi in una vera e propria caccia alle streghe. Consci dell’irrilevanza tributaria, la corretta rappresentazione in dichiarazione è ancora in cerca di una soluzione definitiva.