Torna di estrema attualità una vecchia risoluzione dell’Amministrazione Finanziaria in tema di compensazione orizzontale di crediti d’imposta, di qualsivoglia tipologia. Non sembra, infatti, aver trovato soluzione positiva l’orientamento espresso da taluni tribunali in merito all’effettiva portata dell’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Come un fulmine a ciel sereno l’interrogazione parlamentale 5-07943 del 22 aprile 2022 denunciava l’orientamento dei giudici del lavoro (Tribunale di Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021; Tribunale di Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022) con il quale veniva messa in discussione la possibilità per i contribuenti di adempiere al versamento di contributi previdenziali utilizzando i crediti d’imposta disponibili, legittimi e liberamente compensabili. Tale posizione, non condivisibile, si avviava dal presupposto che il predetto articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 consentisse la compensazione dei crediti, dello stesso periodo, “esclusivamente nei confronti dei medesimi soggetti”, negando in radice la compensazione orizzontale fra crediti erariali e debiti previdenziali in quanto riconducibili a soggetti differenti. Da qui il tentativo di recupero, come denunciato nell’interrogazione parlamentare, da parte di alcune Direzioni Provinciali dell’ente previdenziale.
Non si tratta dell’unica cattiva abitudine in tema di presunte compensazioni indebite. Su queste stesse pagine, infatti, si ebbe modo di denunciare la progressiva tendenza dell’INPS di richiedere al contribuente, una volta ricevuto il pagamento, copia della spettanza del credito, avviando un’istruttoria del tutto parallela a quella dell’Agenzia delle Entrate (Si veda l’articolo “Compensazioni, parola all’INPS” del 12 ottobre 2022). Con messaggio del 18 luglio 2019, n. 2764 l’INPS affermò come “l’inefficacia del pagamento, qualora derivi dall’inesistenza delle dichiarazioni fiscali, potrà essere rilevata dall’INPS senza la necessità di acquisire un atto dell’Agenzia delle Entrate”; verifica dal cui esito potrebbe perfino scaturire la segnalazione all’autorità giudiziaria per violazione delle disposizioni in tema di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti di cui all’articolo 10‐quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Orbene, in tema di compensazione dei crediti d’imposta per il pagamento di debiti previdenziali risulta evidente come l’INPS travalichi l’area di propria competenza. L’istituto della compensazione di cui 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si basa sulla struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come attuata dal Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 22 maggio 1998, n. 183. Secondo tale modello la struttura di gestione funge da stanza di compensazione fra banche delegate e concessionari nei confronti di ciascun ente beneficiario della riscossione medesima, affinché l’effettuazione dei versamenti unitari consenta l’automatica regolazione delle partite attive e passive e, di conseguenza, la ripartizione del gettito tra gli enti interessati. Contesto in cui nell’ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante il modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all’imputazione della somma nella contabilità dell’ente beneficiario (Inps) contro l’addebito a carico dell’ente depositario del credito (Erario).
Di conseguenza le vicende del credito d’imposta, in virtù del meccanismo di funzionamento della stanza di compensazione, rilevano esclusivamente per l’Agenzia delle Entrate, unico soggetto responsabile della validità della procedura e della successiva attività di recupero. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, infatti, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione, lasciando all’Agenzia delle Entrate l’onere del recupero.
In senso conforme la Risoluzione n. 452/E del 2008 secondo la quale il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni procede automaticamente all’accreditamento degli importi indicati nel modello F24 nella contabilità dell’ente beneficiario, contro l’addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti non spettanti. In quest’ultimo caso per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione. In difetto, l’Agenzia delle Entrate, e solo lei, potrà agire per il recupero.