La disciplina degli Aiuti di Stato, da sempre riferibile prioritariamente alle imprese, a ben vedere interessa anche i professionisti.
A parere della giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di aiuti, le due categorie sono sovrapponibili.
Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce della circostanza che durante il periodo pandemico anche gli esercenti arti e professioni sono stati beneficiari di una serie di misure di sostegno rientranti nel Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato, risultando così soggetti, al pari delle imprese, a tutti gli obblighi di trasparenza conseguenti.
In passato, a dire la verità, si è discusso parecchio circa l’assoggettabilità degli esercenti attività di lavoro autonomo alla disciplina europea degli Aiuti di Stato, apparentemente riservata solo alle imprese. Infatti, ai sensi della normativa europea, affinché una misura di favore sia qualificabile quale aiuto di stato essa deve presentare le seguenti caratteristiche (comunicazione UE 19.7.2016 n. 2016/C 262/01):
- essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali;
- favorire alcune imprese o alcune produzioni;
- falsare la concorrenza;
- incidere sugli scambi tra Stati membri.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 18801 del 16 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, l’attività professionale deve essere equiparata a quella imprenditoriale “vera e propria”. La stessa Corte era già tornata precedentemente sul tema, affermando (Cass. Ord. nn. 29905 del 2017 e n. 3070 del 2018) che “la nozione euro-unitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato” (Corte giustizia: 23.4.1991, Hofner & Elser; 16.11.1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11.12.1997, Job Centre; 16.6.1987, Commissione vs. Italia; 1.7.2008, Motoe; 26.3.2009, Selex Sistemi Integrati).
Pertanto, ai fini della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, il concetto di impresa e quello di professionista si equivalgono in quanto entrambi offrono beni o servizi sul mercato.
Tutto ciò ha delle conseguenze dirette sulla compilazione del quadro Aiuti di Stato nel modello redditi. Detto quadro, infatti, richiede l’inserimento di informazioni più propriamente riferibili ad un’attività di tipo imprenditoriale piuttosto che professionale. Il riferimento è ad esempio a dati richiesti nelle colonne 12 e 13 del rigo RS401 relative rispettivamente alla forma giuridica e alla dimensione d’impresa.
Ci si è interrogati dunque su quali siano le informazioni corrette da inserire nelle colonne citate nel caso in cui gli aiuti fossero stati percepiti da un soggetto esercente attività di lavoro autonomo.
Tra i codici relativi alla forma giuridica non figura infatti il codice relativo all’attività di lavoro autonomo, pertanto il dubbio è legittimo. Da questo punto di vista, per ragioni di coerenza sistematica, si potrebbe pensare di inserire il codice “DI”, relativo all’impresa individuale, in quanto ritenuto più plausibile per la fattispecie in esame. Non è escluso comunque l’utilizzo del codice “PF” relativo alla persona fisica.
Del resto, entrambi i codici passano i controlli telematici senza segnalazioni di errori o anomalie. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali rimaniamo nel campo delle mere ipotesi.
Per quanto concerne la dimensione dell’impresa, sebbene si tratti di professionisti, il relativo campo non potrà che essere compilato facendo riferimento in modo analogico alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:
- microimpresa (meno di 10 dipendenti e compensi inferiori a 2 milioni di euro);
- piccola impresa (meno di 50 dipendenti e compensi inferiori a 10 milioni di euro);
- media impresa (meno di 250 dipendenti e compensi inferiori a 50 milioni di euro);
- grande impresa (oltre i limiti sopra indicati).
Ci si auspica in ogni caso che l’Agenzia delle Entrate fornisca prima possibile dei chiarimenti ufficiali in materia al fine di consentire ai contribuenti una più serena compilazione dei modelli dichiarativi.