La Rottamazione-quater dimentica le entrate locali riscosse tramite ingiunzione di pagamento

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’attuale formulazione del DDL alla Legge di Bilancio 2023 prevede, all’articolo 47, una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la cd. “rottamazione quater”.

Di fatto si tratta della riedizione, riveduta e aggiornata, della cd. “rottamazione-ter”, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 119 del 23 ottobre 2018.

La nuova previsione normativa, salvo modifiche in itinere, prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tali carichi possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni, interessi e aggi.
Di fatto, dovranno essere versate solo le somme maturate a titolo di capitale e quelle relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

Dalla lettura del summenzionato art. 47, si evince chiaramente che ad essere ammessi alla rottamazione sono esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione. Tale formulazione comporta che i carichi inerenti alle entrate locali potranno essere oggetto di rottamazione solo se iscritte a ruolo (D.P.R. n. 602/1973 e D.P.R. n. 112/1999) e affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’arco temporale contemplato dalla norma, ma non in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento (R.D. n. 639/1910).

A tale conclusione si giunge ripercorrendo in breve quanto accaduto in occasione delle precedenti rottamazioni. La problematica, infatti, non è nuova, essendo emersa già in occasione delle precedenti definizioni agevolate.

La prima misura introdotta, con il decreto-legge 193 del 22 ottobre 2016, all’articolo 6 prevedeva la possibilità di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Anche in questo caso, in prima battuta, la possibilità di rottamare i debiti la cui riscossione fosse stata gestita tramite ingiunzione di pagamento non era contemplata.

Tuttavia, per quanto qui di interesse, in sede di conversione del D.L. 193/2016 in Legge 225 del 1° dicembre 2016, era stato introdotto l’articolo 6-ter, espressamente dedicato alla definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali. Secondo tale disposizione, “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale… i medesimi enti possono stabilire… l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”. In estrema sintesi, con il D.L. 193/2016 era stata concessa la facoltà agli enti locali di prevedere una “rottamazione” delle somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, con delibera da adottarsi entro i termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, delibera della quale gli enti locali erano tenuti a dare notizia entro 30 giorni dall’adozione dell’atto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

La cd. “rottamazione-bis” aveva ricalcato il precedente impianto, prevedendo all’articolo 1, comma 11-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale…, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto… l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.

A differenza di quanto previsto dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017, in sede della cd. “rottamazione-ter”, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 119 del 23 ottobre 2018, nulla è stato previsto in merito alla rottamazione dei carichi di natura locale, posto che veniva fatto espresso riferimento ai “debiti… risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017”, senza null’altro prevedere in ordine alle entrate, anche tributarie, relative agli enti locali la cui riscossione coattiva sia stata effettuata tramite provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Analoga sorte pare essere riservata alla “rottamazione-quater” in via di introduzione, ove nuovamente il riferimento è esclusivamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Ciò comporta, salvo future modifiche alla norma, che potranno essere oggetto di rottamazione le entrate locali riscosse tramite ruolo, affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’arco temporale 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022, mentre il beneficio della cancellazione di sanzioni e interessi non sarà accessibile laddove le somme non riscosse siano state reclamate dall’ente locale tramite provvedimenti di ingiunzione fiscale.