Le risposte ai dubbi sul “nuovo esterometro”

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, intervenuto in modifica all’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio utilizzando il tracciato di fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/E del 13 luglio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al contenuto dei files XML, nonché sui tempi di trasmissione da rispettare, che brevemente andiamo a richiamare.

Per quanto riguarda l’aspetto attivo, la trasmissione della e-fattura deve avvenire nei termini ordinari, ovvero entro i 12 giorni dalla data del documento nel caso di fattura immediata (codice tipo documento TD01, codice destinatario “XXXXXXX”).

Per quanto riguarda invece l’aspetto passivo, ovvero l’emissione di autofattura o del documento elettronico di integrazione IVA correlato all’effettuazione di un’operazione passiva intrattenuta con un fornitore estero, occorre ricordare che sono previste tre differenti tipologie di “tipo documento”, ovvero:

  • TD17 – operazione di acquisto di sevizi UE ex EXTRA UE;
  • TD18 – operazione di acquisto intracomunitario di beni;
  • TD19 – altri casi di integrazione / emissione di autofattura ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.

In tutti e tre i casi, le tempistiche di trasmissione devono essere calcolate tenendo in considerazione la data di esecuzione dell’operazione ai fini IVA, dalla quale, a loro volta, discendono i tempi concessi per la generazione e la trasmissione del file telematico: anche in assenza del documento comprovante l’operazione, o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione (individuata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72).

Fatto questo brevissimo richiamo al quadro d’insieme, passiamo a dare risposta ad alcuni dubbi pervenuti in redazione.

Un primo quesito riguarda il caso di errore in caso di emissione dell’autofattura / documento integrativo. Se ci si avvede di aver trasmesso un codice tipo documento TD17, TD18 o TD19 errato, è possibile correggere effettuando una nuova trasmissione, oppure è necessario inviare un documento a storno di quello errato e poi procedere all’emissione di un nuovo documento corretto? Inoltre, se la correzione avviene entro la scadenza, sono dovute sanzioni?

In risposta alla domanda posta, occorre prima di tutto ricordare che i documenti che transitano dal Sistema di Interscambio non sono mai annullabili. Una volta effettuato il click di invio, ogni e-fattura viene memorizzata nel sistema (e, se attivato il servizio di conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate, anche posta in conservazione). In caso di errore, pertanto, non vi è altra soluzione che emettere un documento a storno, ovvero riproporre il medesimo documento già predisposto, identico in tutto e per tutto, ma con valori negativi, in modo tale che l’operazione errata venga di fatto neutralizzata. Dopo di che, occorre inviare un terzo documento, contenente i dati corretti; se tutto ciò avviene nel termine previsto dalla norma, non sono dovute sanzioni.

Il secondo quesito riguarda invece i contribuenti in regime forfettario: se questi contribuenti emettono fattura verso clienti esteri, o ricevono fatture di acquisto da fornitori esteri, sono tenuti ad emettere fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXX), oppure, per quanto riguarda gli acquisti, i documenti TD17, TD18 o TD19, laddove ancora non rientranti negli obblighi di fatturazione elettronica?

Per quanto riguarda il regime forfetario, lo spartiacque tra obblighi di nuovo esterometro e assenza di obblighi comunicativi è proprio la circostanza che il contribuente risulti già attratto nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica o meno.

A tal proposito, ricordiamo che – in ragione di quanto disposto dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 – i contribuenti in regime forfettario (ed anche in regime di vantaggio) sono tenuti ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, a partire dal 1° luglio 2022, se hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi, ragguagliati a periodo, nell’anno precedente (ovvero, nel nostro caso, nel 2021).

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, in realtà non è del tutto corretto identificare le nuove disposizioni di norma con l’introduzione di un nuovo obbligo. Piuttosto, si è trattato della cancellazione (condizionata all’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente) di tutti gli esoneri dapprima previsti, in materia di fatturazione elettronica, a favore di queste tipologie di contribuenti.
Ne consegue che, se il contribuente rientra tra coloro che sono obbligati dal 1° luglio 2022 a fatturare in elettronico, allora l’intero processo, ivi compreso il nuovo esterometro, dovrà essere gestito in elettronico.

Nel caso sottoposto, invece, nel quale ci si trova dinnanzi ad un contribuente rientra ancora tra coloro che possono proseguire la fatturazione in analogico (con necessaria verifica del volume dei ricavi/compensi 2022 ai fini di un eventuale obbligo a partire dal 2023), non è dovuto alcun adempimento relativamente all’esterometro, né nella “vecchia” formulazione, né della “nuova versione” tramite e-fattura.

Per concludere, si ricorda che – salvo future modifiche – tutti i contribuenti saranno indistintamente attratti negli obblighi del fisco elettronico a partire dal 2024, indipendentemente dall’ammontare di ricavi/compensi. A partire da tale anno, pertanto, la soglia dei 25.000 euro di ricavi/compensi dell’anno precedente sarà del tutto irrilevante, e tutti saranno obbligati ad emettere esclusivamente e-fattura, nonché a gestire i rapporti con l’estero in osservanza delle regole previste per il nuovo esterometro.