La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. “Legge Delega per la riforma fiscale”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.08.2023 n. 189 e, contiene diverse regole di interesse per il mondo del Terzo settore che andremo ad illustrare di seguito.
Le novità per il Terzo Settore sono, sostanzialmente, quattro:
- revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli Enti;
- disposizioni sull’IVA;
- graduale superamento dell’IRAP;
- previsione di regimi agevolativi per gli ETS.
Razionalizzazione della normativa fiscale degli Enti del Terzo settore (Ets) – In primis, sono stati individuati i principi generali a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega (art. 2).
Tra di essi, si segnala quanto contenuto nel comma 1, lett. d) n. 3), relativamente alla razionalizzazione e alla semplificazione del sistema tributario, anche con riferimento alla normativa fiscale degli enti del terzo settore (Ets) e di quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà.
Principi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti – Nell’articolo 6, invece, troviamo elencati i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.
Per quanto riguarda il Terzo settore, è prevista l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla L. 6.06.2016 n. 106.
Dalla lettura della Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge delega, emerge da parte del Governo l’intento di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe svilupparsi a fronte dell’ingresso dell’ente o di un suo ramo nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.
In particolar modo, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali l’ingresso nel Terzo settore è suscettibile di far cambiare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei criteri del codice del Terzo settore (articolo 79 D.lgs. n. 117/2017) che individua quali attività sono considerate commerciali e non (requisito legato principalmente ai ricavi e alla natura dell’attività) e ne disciplina gli effetti fiscali (articolo 6, comma 1, lett. g).
Principi per la revisione dell’Iva degli Ets – L’articolo 7, di commento alla legge delega della riforma fiscale disciplina i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva, tra di essi anche la razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets. Ricordiamo che, tale razionalizzazione si è reso necessario in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che prevedono l’applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva, finora previste nei confronti delle Onlus (articolo 89, comma 7, lett. a) e b) D.lgs n. 117/2017).
Inoltre dobbiamo considerare le disposizioni introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater dl n. 146/2021 che – con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (ai sensi dell’articolo 1, comma 683, l. n. 234/2021) – hanno modificato gli articoli 4 e 10 dpr n. 633/1972, riconducendo nel campo di applicazione dell’Iva, in regime di esenzione, talune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti.
Graduale superamento dell’Irap – Nell’articolo 8, di commento alla legge delega della riforma fiscale vengono stabiliti principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
La norma stabilisce inoltre che l’imposta sarà sostituita da una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dall’Ires.
In particolar modo viene prevista l’istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dall’Ires, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle Regioni dovrà essere assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap (art. 8, comma 1, lett. a).
Previsione di regimi agevolativi per gli Ets – L’articolo 9 prevede che possono essere adottati uno o più decreti legislativi che mirano, tra l’altro, a semplificare i regimi agevolativi per gli Ets.
In particolare, nel comma 1, lett. l), si disciplina la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell’Unione europea, nonché dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore.