L’errore nel codice intervento non sempre è sostanziale

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Circolare n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta a chiarire le modalità per la correzione degli errori o per l’annullamento della comunicazione afferente all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti fiscali o lo sconto in fattura.

Sino a poco tempo fa, infatti, alcuna indicazione ufficiale era stata fornita per correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione e l’accettazione/rifiuto del credito non potevano essere annullati acquisendo così carattere di definitività.

Nel documento di prassi citato, invece, l’Amministrazione ha finalmente fornito le indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma “cessione crediti”.

Nel predetto documento, in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce precise istruzioni su come gestire alcune tipologie di errore ritenute le più frequenti nella prassi operativa della circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.

Le modalità di risoluzione degli errori commessi, nello specifico, differiscono molto a seconda che l’errore sia da ritenere un mero errore formale ovvero un errore o omissione relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, ovvero sostanziale intendendosi per tale quello in grado di incidere su elementi essenziali della detrazione o del credito ceduto.

Infatti, per la rettifica degli errori ritenuti formali, a parere dell’Agenzia delle Entrate, è sufficiente segnalare alla stessa l’errore commesso e indicare i dati corretti, inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Invece, per porre rimedio ad un errore sostanziale è necessario richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito trasmettendo all’Agenzia un’istanza, redatta sull’apposito modello allegato alla circolare n. 33/E/2022, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Ad annullamento avvenuto si potrà poi inviare ex novo le comunicazioni di cessione epurate dell’errore purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa ovvero il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione.

Ora, tra gli errori che a parere dell’Agenzia delle entrate sono da qualificare come “sostanziali” vi è l’errata indicazione del codice dell’intervento eseguito.

Invero, tale tipologia di errore, a parere dell’Amministrazione finanziaria, configura un errore sostanziale in quanto da esso dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa fruibile dal contribuente.

Ebbene proprio su tale circostanza vale la pena fare qualche riflessione.

In particolare, se in generale è certamente vero quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate, ovvero che l’indicazione di un codice intervento rispetto ad un altro genera la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto in quanto la stessa è indubbiamente idonea a incidere sul limite di spesa fruibile o sull’ammontare della detrazione spettante, è altrettanto vero che vi sono delle ipotesi in cui a differenti codici intervento corrispondono la stessa detrazione e/o lo stesso limite di spesa.

Un caso tipico è ad esempio quello delle schermature solari (codice intervento 9) e degli infissi (codice intervento 5) nell’ambito del Superbonus i quali sono identificati da codici intervento differenti ma che prevedono lo stesso limite di spesa (54.545 €) e la stessa percentuale di detrazione (110%).

Orbene, ci si chiede se in circostanze di questo genere, considerando che l’errore sebbene potenzialmente idoneo a essere qualificato come errore sostanziale in concreto si configuri come mero errore formale di compilazione del modello, è plausibile ritenere che la correzione dell’errore possa essere eseguita con la procedura più semplice prevista per la rettifica di tale ultima tipologia di errori, o se è comunque necessario utilizzare quella più articolata e laboriosa prevista per gli errori sostanziali.

A parere di chi scrive è plausibile ritenere che si possa protendere per la prima soluzione, in quanto l’utilizzo del codice errato non può in alcun modo essere ritenuto causa di decadenza dall’agevolazione ne può inficiare la validità della cessione/sconto eseguita nella misura in cui non ha impattato minimante sul credito maturato o sulla detrazione ceduta.

Opinando diversamente si costringerebbe inutilmente contribuenti ad una procedura lunga e articolata nella gestione dei tempi di esecuzione, ma attenzione perché il condizionale rimane d’obbligo.