Per effetto dei diversi provvedimenti di proroga, da ultimo il D.L. 198/2022, la sospensione degli ammortamenti di cui all’articolo 60 del D.L. 104/2020, si applica, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
I modelli redditi 2023 ed il modello IRAP 2023, quindi, analogamente ai precedenti, in caso di fruizione della disposizione richiamata, recano le modalità di esposizione della stessa.
Prima di illustrare le modalità di compilazione ricordiamo che è facoltativamente consentita la deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati al conto economico, rectius sospesi solo civilisticamente (v. La deduzione fiscale degli ammortamenti è facoltativa, sul quotidiano del 18 aprile scorso).
Qualora si decidesse di non stanziare gli ammortamenti, con l’evidente finalità di non incidere sul risultato civilistico dell’esercizio, e di dedurli ai fini IRES ed IRAP, in applicazione delle indicazioni dell’OIC 25, si devono rilevare le imposte differite conseguenti al temporaneo disallineamento dei valori civilistici e fiscali.
In tale ipotesi, inoltre, per effetto di detto disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale si rende necessaria la compilazione del quadro RV nei modelli SC ed SP. Tale quadro non è previsto nel modello PF.
La variazione in diminuzione della quota di ammortamento non imputata in dichiarazione dev’essere oggetto di una specifica esposizione nel quadro RF (rigo RF 55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 81).
Al rigo RF31 “altre variazioni in aumento”, codice 67, invece, si riporta la variazione in aumento negli esercizi successivi alla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel caso in cui negli anni precedenti si siano dedotti ammortamenti non imputati al conto economico. Tale circostanza potrebbe ricorrere perché la mancata interruzione della deduzione fiscale, a fronte della sospensione dell’imputazione al conto economico della quota di ammortamento, può determinare un allungamento del piano di ammortamento civilistico rispetto a quella fiscale.
Ai fini IRAP, i soggetti IRES, nonché i soggetti IRPEF non in forma individuale, che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del D. Lgs. 446/1997, hanno optato per la determinazione del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio, nel rigo relativo alle “altre variazioni in diminuzione” (per i soggetti IRES rigo IC57, società di persone IP43) riportano gli ammortamenti da dedurre senza l’imputazione al conto economico con indicazione del codice 15.
In relazione alle eventuali quote residue dell’agevolazione rappresentata dai super ed iper ammortamenti, va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 66, 3/2/2022) ha precisato che la sospensione civilistica degli ammortamenti eventualmente attuata in aderenza alla possibilità concessa dal D.L. 104/2020 non determina alcuna posticipazione della deduzione delle quote delle stesse, che, pertanto, devono essere dedotte in continuità al piano originario.
Ciò in quanto la maggior deduzione delle quote di ammortamento in conseguenza della spettanza dell’agevolazione in parola prescinde dalla contabilizzazione dell’ammortamento. L’agevolazione, infatti, è fruita attraverso una specifica variazione in diminuzione apportata in dichiarazione dei redditi. Si concretizza, quindi, esclusivamente in modo extra contabile.