LIPE II trimestre e versamenti omessi: scattano le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le novità relative alla LIPE del II trimestre non risiedono solo nello slittamento della scadenza dal 16 al 30 settembre, del quale si è già trattato in precedenza (LIPE scadenza al 30 settembre: i nuovi termini per il ravvedimento). Infatti, tale comunicazione periodica sarà anche quella a partire dalla quale, in presenza di debiti IVA non versati di determinati ammontari, il creditore pubblico qualificato Agenzia delle Entrate procederà alla segnalazione ai sensi dell’art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Della questione ci siamo già occupati in precedenza, posto che le prime segnalazioni sono intervenute già con riferimento ai versamenti omessi relativi al primo trimestre dell’anno in corso; vi è tuttavia da segnalare che con il cd. decreto Semplificazioni, articolo 37-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), più di una novità è stata introdotta, sia per quanto riguarda gli elementi che fanno scattare la segnalazione, sia per quanto riguarda tempi e modi della segnalazione stessa.

Andiamo con ordine, ricordando innanzitutto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 25-novies del D.lgs. 14/2019, rivestono la qualifica di creditori pubblici qualificati l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, Agenzia Entrate-Riscossione e l’INAIL. Tali creditori qualificati sono tenuti a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, la sussistenza di insolvenze di determinati ammontari, variabili a seconda della tipologia di creditore qualificato. Le soglie di alert sono quelle contenute nel già citato articolo 25-novies del Codice della crisi di impresa, che recentemente è stato oggetto di modifica ad opera del decreto Semplificazioni per quanto riguarda i mancati versamenti IVA.

Secondo la formulazione ante dl Semplificazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate era chiamata ad effettuare la segnalazione nel caso di mancato versamento di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000. Tale disposizione era in vigore a partire dalla LIPE relativa al I trimestre 2022; infatti, non poche sono le imprese (ed i relativi organi di controllo) che hanno ricevuto segnalazioni per omesso versamento IVA relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 di ammontare superiore a 5.000 euro.

Le novità introdotte dal decreto Semplificazioni sono intervenute, innanzitutto, a modificare la decorrenza delle norme anticrisi: le segnalazioni AdE per IVA non versata non decorrono più dal I trimestre 2022, bensì dal II trimestre.

Ulteriore novità, gradita ma decisamente insufficiente a venire incontro alle esigenze delle imprese, è quella che riguarda la rideterminazione delle somme impagate che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione. I nuovi valori di riferimento sono i seguenti:

  • la segnalazione scatta sempre se il versamento omesso è superiore a 20.000 euro;
  • se, invece, il versamento omesso è superiore a 5.000 euro, ma inferiore a 50.000 euro, la segnalazione scatterà solo se l’impagato risulta essere superiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
  • sotto i 5.000 euro di IVA non versata, non avviene alcuna segnalazione.

Ulteriore modifica introdotta dal decreto Semplificazioni è quella relativa alle modalità di effettuazione delle segnalazioni. Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le stesse devono essere effettuate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle LIPE.

Per quanto sopra esposto, il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA non rappresenterà più solo una mera scadenza relativa ad un adempimento telematico, ma anche il momento in cui effettuare un doveroso controllo in ordine ad eventuali versamenti omessi, quanto meno per valutare l’opportunità e la fattibilità di un ravvedimento operoso che porti il contribuente a collocarsi sotto la soglia di segnalazione.

È comunque bene ricordare – se ciò non fosse possibile – che l’eventuale ricevimento della segnalazione non comporta in automatico la necessità di accedere alla composizione negoziata.

La segnalazione, infatti, altro non rappresenta che un avviso, un segnale di allarme, che tuttavia impone all’impresa di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito (ex art. 2086 C.C.), e valutare l’eventuale stato di crisi e al Collegio Sindacale, o al Sindaco, di effettuare l’attività di monitoraggio di propria competenza (art. 2403 C.C.). Se da tali verifiche emergesse lo stato di crisi, allora il ricorso alla composizione negoziata si renderebbe necessario.

In caso di mancato controllo, ovvero di inerzia nonostante il ricevimento della segnalazione, non è chiaro quelle che possono essere le effettive conseguenze. Tuttavia, è presumibile che il non attivarsi dinnanzi ad un alert di un creditore qualificato possa rappresentare una “macchia” sulla storia dell’azienda, con potenziali riflessi negativi laddove si volesse ricorrere alla composizione negoziata in un secondo tempo, probabilmente anche peggiori se addirittura si arrivasse alla procedura concorsuale, con conseguenti possibili responsabilità in capo agli amministratori e all’eventuale organo di controllo.