LIPE scadenza al 30 settembre: i nuovi termini per il ravvedimento

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra le tante novità introdotte dal decreto Semplificazioni (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr. 193 del 19 agosto 2022) si rileva una parziale modifica al calendario fiscale, con riferimento alle comunicazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 nr. 122.

Si tratta di un intervento limitato, ma che può concedere un minimo di respiro ai professionisti, sempre più spesso costretti a posticipare al mese di settembre i pochi giorni di pausa possibili, tenuto conto dei gravosi impegni legati alla campagna Redditi.

L’articolo 3 del decreto Semplificazioni, D.L. 73/2022, dispone infatti un cambio di scadenza per quanto riguarda la LIPE relativa al II trimestre, da presentarsi non più entro il 16 settembre, bensì entro il 30 settembre. Pertanto, già a partire da quest’anno, vi sarà tempo fino a fine mese per l’invio delle comunicazioni IVA relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Ricordiamo che, in termini generali, la normativa relativa alle LIPE – all’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010 – prevede che la trasmissione telematica avvenga entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta l’eccezione per la comunicazione relativa al II trimestre, per la quale sin dal principio, era prevista una scadenza particolare (16 settembre invece che 31 agosto). Grazie all’ultima novità ora introdotta, tale scadenza guadagna ancora qualche giorno.

In ragione di questa variazione di scadenza, variano di conseguenza i termini per un eventuale ravvedimento operoso finalizzato a ridurre le sanzioni dovute, laddove il termine non venga rispettato, oppure nel caso in cui i dati trasmessi, seppure tempestivamente, siano errati.
Si rende pertanto necessario attualizzare le indicazioni fornite dalla Risoluzione ADE 104/E/2017, in materia di ravvedimento operoso delle sanzioni comminabili per violazioni relative alle comunicazioni periodiche IVA, ma ciò solo ed esclusivamente per quanto riguarda il II trimestre dell’anno.

Infatti, i termini di presentazione relative alle LIPE degli altri trimestri non variano e, di conseguenza, non variano i termini di ravvedimento.
A tal proposito si ricorda che la LIPE relativa al I trimestre deve essere trasmessa entro il 31 maggio, quella relativa al III trimestre entro il 30 novembre, e quella relativa al IV trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo (autonomamente, o come quadro VP della dichiarazione IVA annuale, che in tal caso deve essere trasmessa entro la medesima data).

Tornando all’aspetto sanzionatorio, come noto in caso di presentazione di LIPE errata, o nel caso di omissione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tali sanzioni possono essere fortemente ridotte grazie al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Posto che la norma prevede una riduzione della sanzione al 50%, se si pone rimedio entro i 15 giorni successivi la scadenza, possono verificarsi due distinte situazioni: il caso A che prevede che la LIPE corretta o precedentemente omessa venga inviata entro 15 gg dalla scadenza originaria, ed il caso B, che viceversa prevede la casistica di invio di LIPE corretta o precedentemente omessa oltre 15 gg dalla scadenza originaria.

Infine, occorre ricordare che, in ogni caso, la sanzione varia a seconda del momento in cui viene effettivamente versato l’ammontare dovuto con ravvedimento operoso.