Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, protocollo 250755/2023, vengono aggiornate le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, dopo le modifiche sostanziali apportate dall’articolo 20 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34.
Si colga che è possibile definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio. La definizione, in particolare, avviene con il pagamento di determinati importi rapportati al valore della controversia, con l’applicazione di riduzioni percentuali variabili in ragione dell’ultima o unica pronuncia giudiziale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio. A tal fine, infatti, il giorno in cui la decisione sia assunta, ma quello in cui la sentenza è depositata in segreteria.
Con l’articolo 20 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, fra gli altri, sono stati modificati i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, con lo slittamento dei termini di adesione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. Entro tale ultima data, infatti, il contribuente deve presentare la domanda di definizione e provvedere al versamento degli importi dovuti, eventualmente in forma rateale, determinati applicando le riduzioni previste in ragione del grado e dello stadio della controversia. La somma così determinata deve essere decurtata degli importi versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, senza distinzione tra somme corrisposte a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi, ovvero delle somme di spettanza dell’Amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 20 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 sono cambiate anche le modalità del pagamento dilazionato, accessibile nel solo caso in cui gli importi netti dovuti superino i mille euro. Oltre al piano di rateazione in venti rate trimestrali, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, il contribuente potrà optare per un sistema di versamento a periodicità mista trimestrale/mensile. A scelta del contribuente, infatti, le rate successive alle prime tre scadenze trimestrali del 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, possono essere versate in un numero massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Indipendentemente dalla scelta, in caso di rateazione massima, l’ultima rata del piano dovrà essere versata entro il 31 marzo 2028.
Tali modifiche, complessivamente intese, hanno reso necessario l’aggiornamento del modello di adesione. Con il Provvedimento in commento viene dato atto dei nuovi termini e modalità di pagamento, nonché vengono approvate le conseguenti modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle modifiche delle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.