L’ufficio contesta i contributi INPS dedotti dal coadiuvante in presenza di attestazione del titolare

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La campagna redditi è già in corso e come ogni anno è altamente probabile che, nel momento in cui la gran parte dei dichiarativi saranno già stati predisposti, l’Agenzia delle Entrate andrà a fornire una o più “mega circolari” contenenti chiarimenti per la corretta gestione ed esposizione delle spese dalle quali discendono una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.

Non si tratta certo di una novità. Tutti gli anni assistiamo a questa copiosa produzione documentale, spesso intempestiva, e tuttavia – almeno in teoria – utile a verificare il proprio operato ed a precostituirsi materiale a supporto nel caso di eventuali contestazioni. Per quanto qui di interesse, l’ultima “mega circolare” in ordine di tempo è la nr. 24/E del 7 luglio 2022, avente ad oggetto: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzione del reddito, detrazione d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per la posizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021, parte prima”.

Come ricorderemo, nel 2022 due sono state le “mega circolari” dedicate alle detrazioni e alle deduzioni, posto che tutta la prassi relativa ai bonus edilizi era stata raccolta in altro documento (Circolare nr. 28/E del 25 luglio 2022), ma al fine di affrontare l’incredibile situazione che ci è stata sottoposta, e qui in commento, è sufficiente soffermarsi sulla Circolare 24/E.

Nel farlo, vogliamo innanzi tutto ricordare quanto indicato nella premessa alla circolare, nella quale si legge che la raccolta di prassi è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, per elaborare un compendio comune utile agli operatori dei CAF e ai professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché agli stessi uffici dell’amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attività di assistenza e di controllo documentale ex articolo 36 ter del DPR 600 del 1973.

Tutto molto utile e interessante, peccato che in base alla documentazione pervenuta alla redazione di Fiscal Focus, a quanto pare vi sono uffici periferici dell’Agenzia che disattendono le indicazioni fornite con queste circolari, la cui utilità – a questo punto – viene veramente da domandarsi quale possa essere.

Il caso specifico è quello di una verifica documentale a carico di un contribuente, collaboratore di impresa familiare (non in regime forfettario) che ha fatto valere quali oneri deducibili i contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa familiare per suo conto.

Come abbiamo avuto modo di ricordare più volte, la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori è riconosciuta al titolare dell’impresa stessa con riferimento ai contributi che si riferiscono alla propria posizione, nonché ai contributi versati per conto di coadiuvanti o collaboratori che risultano altresì essere familiari a carico del titolare della posizione previdenziale.

Per quanto riguarda, invece, i contributi versati dal titolare per conto di familiari coadiuvanti/coadiutori non a carico, i contributi versati dal titolare della posizione per conto di questi soggetti non possono mai essere portati in deduzione nel quadro RP dal titolare dell’impresa, ma è il collaboratore che può dedurli, a condizione che il titolare dell’impresa abbia esercitato il diritto alla rivalsa.

Dunque, come dimostrare il fatto che il diritto di rivalsa è stato esercitato, legittimando così il collaboratore / coadiuvante a esercitare la deduzione dei contributi dal proprio reddito?

La risposta, teoricamente, è arcinota da anni, e non è necessario in questa sede richiamare tutte le indicazioni, univoche, che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate sul punto. Basta semplicemente richiamare la già menzionata circolare 24/E del 2022, che in maniera del tutto inequivocabile (vedasi immagine tratta dalla circolare stessa) prevede, quale documentazione a supporto ai fini della deducibilità dei contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa, l’attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi.

Ebbene, a quanto pare qualche ufficio dell’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza di quanto sopra. Infatti, a seguito di un controllo documentale in capo al collaboratore dell’impresa familiare, è stata contestata la deduzione dei contributi versati dal titolare per suo conto, nonostante il titolare abbia espressamente attestato di aver esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del familiare stesso.

Con sommo stupore, abbiamo avuto modo di verificare la contestazione mossa, con la quale l’ufficio dell’Agenzia ha evidenziato come nell’avviso notificato al contribuente fosse stato richiesto di produrre documentazione a dimostrazione dell’effettiva restituzione delle somme versate dal titolare della posizione assicurativa per contributi previdenziali riferibili al collaboratore dell’impresa familiare. In risposta, il contribuente ha (ovviamente) prodotto l’attestazione di cui sopra, rilasciata dal titolare dell’impresa familiare, e tuttavia si è visto recapitare un avviso di rettifica, giustificato sulla base della considerazione che l’avvenuta rivalsa non potesse essere dimostrata da tale dichiarazione, bensì dovesse essere comprovata da documentazione che dimostrasse l’effettivo pagamento con bonifico bancario dal collaboratore nei confronti del titolare dell’impresa familiare, specificando nella causale che l’importo è versato a titolo di rimborso dei contributi previdenziali per l’anno di imposta, oppure, in alternativa, dimostrazione dell’attribuzione al collaboratore della quota di reddito dell’impresa al netto dei medesimi tributi (!!!).

Come se tutto ciò non fosse già clamoroso di per sé, il contribuente ha ovviamente presentato autotutela, citando tutte le indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate, ivi inclusa la circolare 24/E/2022, ma in risposta è stato confermato l’operato dell’ufficio.

In due parole, incredibilmente, ciò che da anni è considerato un comportamento consolidato, e supportato dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, a parere di questo specifico ufficio non è comportamento valido. Il che, peraltro, metterebbe in discussione anni e anni di dichiarativi, per migliaia di contribuenti.

Va da sé che in questo caso non resta che la strada del ricorso, ma oltre a questa considerazione vi è veramente da chiedersi come sia possibile che un aspetto dato per assolutamente assodato da anni, e confermato dall’Agenzia delle Entrate innumerevoli occasioni, possa essere messo in discussione da parte di un ufficio periferico, che si pone in perfetta antitesi con le indicazioni fornite proprio con quelle circolari che vengono predisposte con l’intento di guidare tutti gli operatori impegnati – in questo che potremmo definire il triste gioco del fisco – ovverosia, consulenti e contribuenti da una parte, e uffici dall’altra.

Allegata immagine tratta da Circolare 24/E/2022