Suona la campanella. L’ansia è la medesima provata ai tempi scolastici, quando noi giovani studenti al suo suono metallico avevamo un sussulto. Alternativamente era segno di ansia, se anticipava una verifica o un compito in classe, o di liberazione, quando costituiva il libera tutti, il momento finale, conclusione dell’impegno profuso sui libri di testo. Sono passati tanti anni, ma la sensazione è la stessa. Oggi suona la campanella per tutti i contribuenti ed i professionisti ancora alle prese con il contributo a fondo perduto. Il 28 maggio 2020 è, infatti, l’ultimo giorno per inviare o sostituire l’istanza finalizzata al riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 1 del DL 41 del 2020, recentemente convertito con la Legge n. 69 del 2021.
Nonostante manchino poche ore alla chiusura definitiva dello sportello telematico, questo è il momento per fare le ultime considerazioni rispetto alle istanze già inviate all’Amministrazione Finanziaria, ma non ancora lavorate. Per tutti coloro che abbiano inviato la domanda di riconoscimento, senza tuttavia ricevere ancora la seconda ricevuta messa a disposizione dal sistema telematico, ovvero quella che accolga o rigetti la richiesta, è possibile inviare una seconda istanza, sostitutiva della precedente notificata. L’invio della domanda sostitutiva è possibile, difatti, fino alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Successivamente, una volta che l’Amministrazione Finanziaria si sia pronunciata, accogliendo o rigettando l’istanza, non sarà possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre sarà consentita esclusivamente la presentazione di una rinuncia nei casi di non spettanza dell’intero contributo.
In particolare oggi è l’ultimo giorno per fare tesoro delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 5/E del 2021. Nonostante la sua tardiva pubblicazione rispetto all’invio della maggior parte delle istanze, per i soggetti in balia del sistema telematico, le cui richieste sono ancora in corso di lavorazione, sarà possibile sostituire la prima richiesta ed inviarne una seconda, adeguandola alle indicazioni erariali. Non passano inosservati, ad esempio, i chiarimenti in tema di irrilevanza ai fini della determinazione del contributo delle anticipazioni in nome e per conto ovvero del fatturato relativo all’assegnazione ai soci di immobili o altri beni strumentali. Chi, avendo la propria istanza ancora in corso di lavorazione, abbia considerato i predetti elementi nella verifica della riduzione del fatturato medio mensile, potrà intervenire tempestivamente per correggere la richiesta già protocollata.
Identico discorso per i soggetti coinvolti in operazioni di riorganizzazione aziendale. In sordina, lo scorso 19 maggio 2021, l’Amministrazione Finanziaria ha aggiornato le istruzioni al modello del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni al fine di chiarire le modalità di compilazione dell’istanza nel caso di confluenze tra soggetti IVA. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario per risolvere le incongruenze contabili che scaturivano alla legittima richiesta dell’avente causa la cui partita iva sia stata aperta dopo il 1° gennaio 2019. L’impossibilità di descrivere sul modello l’evento straordinario intercorso fra le parti, infatti, è stata indiscutibilmente la prima causa di sospensione delle lavorazione dei modelli ricevuti e del loro successivo rigetto. Ora, rispolverando il quadro dedicato all’erede che prosegua l’attività del de cuius, a soli nove giorni dalla scadenza, l’Amministrazione Finanziaria, in tutti i casi in cui un soggetto abbia attivato la partita iva successivamente al 31 dicembre 2018 per proseguire l’attività di altra partita iva, ha consigliato di barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” con l’indicazione della partita iva del soggetto confluito a seguito dell’operazione straordinaria. Coloro che non hanno ancora visto rigettarsi la propria richiesta potranno, in linea con le indicazioni fornite dalle istruzioni al modello, inviare entro oggi un’istanza sostitutiva nel tentativo, non certo, di risolvere il problema.
Il messaggio, in altri termini, qualora si sia ancora in tempo, è quello di sostituire la precedente istanza se, nel frattempo, sono arrivate esplicite indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria che possano agevolare l’iter di lavorazione. Nessuna possibilità, invece, per i contribuenti che abbiano visto gettarsi la propria istanza. Benché la motivazione possa essere la medesima dei casi prospettati, in presenza di un rigetto formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria non vi è altra strada che quella dell’autotutela, secondo le indicazioni della Risoluzione n. 65/E del 2020, e dell’eventuale successivo ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. A tal fine si colga che l’attivazione del procedimento di revisione in autotutela non sospende i termini per l’impugnazione e bisognerà, pertanto, notificare il ricorso alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 60 giorni dalla messa a disposizione della seconda ricevuta telematica che veicola il rigetto.
Senza far sentire la propria voce, purtroppo, il rischio concreto è quello di rimanere intrappolati in un procedimento amministrativo senza fine. La normativa in materia di fondo perduto, infatti, non prevede un termine ultimo entro il quale l’Amministrazione Finanziaria debba erogare o negare il beneficio. Di pari il procedimento di revisione in autotutela, che costituisce una facoltà e non un obbligo dell’Agenzia delle Entrate, non prevede un termine di conclusione. In tutti i casi di mancato o ritardato riscontro da parte dell’erario non resta che armarsi ed affrontare il percorso giurisdizionale. Senza perdere tempo.