In via straordinaria, in combinazione con le misure previste dal pacchetto della “tregua fiscale”, l’articolo 23 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 introduce una speciale causa di non punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A differenza delle disposizioni ordinarie sul tema previste dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, il pagamento integrale del debito tributario potrà avvenire secondo le modalità e, soprattutto, nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
C’è un motivo in più per accedere alla “tregua fiscale”. I contribuenti che aderiranno alle diverse misure previste con l’ultima manovra finanziaria, dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, purché le relative procedure siano correttamente definite e le somme dovute integralmente versate (nella misura prevista dalla specifica sanatoria) prima della pronuncia della sentenza di appello, non saranno punibili per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento iva e indebita compensazione di crediti non spettanti. Nulla cambierà, invece, per l’indebito utilizzo dei crediti inesistenti.
Una misura rivoluzionaria nei modi e nei tempi. In primo luogo, perché l’articolo 23 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 concede la sospensione del processo di merito, in secondo luogo in quanto la causa di non punibilità viene assicurata in costanza di rateazione, con il beneficio del termine, senza più la scadenza stringente di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
A seguito della comunicazione a favore dell’autorità giudiziaria, di cui il contribuente è espressamente onerato, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata, e della contestuale comunicazione a favore dell’Agenzia delle entrate, con indicazione dei riferimenti del relativo procedimento penale, il processo è automaticamente sospeso, per la precisione dalla ricezione della comunicazione iniziale e fino al momento in cui il giudice è informato del buon esito, o meno, dell’intera procedura di regolarizzazione. In questo senso l’Agenzia delle entrate informa il giudice della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
Utilizzando una procedura definitoria prevista dal pacchetto della “tregua fiscale” il contribuente potrà completare il pagamento ben oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sotto tale punto di vista il versamento del debito tributario potrà avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dalla sanatoria prescelta. I benefici, pertanto, sono due. Da un lato il contribuente potrà beneficiare dello stralcio connesso alle “speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento”, con riduzione di sanzioni, interessi e, ove applicabile la definizione agevolata delle controversie tributarie, perfino dell’imposta; dall’altro la causa di non punibilità è assicurata in caso di pagamento in forma rateale, anche se il pagamento dovesse protrarsi oltre il termine ordinariamente previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Pertanto, con la “tregua fiscale”, quando i tempi si rivelano stretti, non sarà più necessario richiedere la proroga prevista dal terzo comma del predetto articolo 13. Il giudice, infatti, qualora lo ritenga necessario, ha la facoltà di prorogare il termine entro il quale, in condizioni normali, deve essere completato il pagamento, ma per una sola volta e non oltre tre mesi rispetto alla scadenza originaria. Con le sanatorie speciali questo problema verrà meno.