Non versa IRAP a saldo la società con esercizio ultrannuale 2019/2020

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con risposta ad interpello n. 425 del 22 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate torna sull’esenzione dai versamenti IRAP ai sensi dell’articolo 24 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020, con riferimento ad una casistica non così comune, ma dai risvolti decisamente interessanti.

Il caso prospettato all’attenzione dell’Agenzia è quello di una società, costituita in data 1° ottobre 2019, che in sede di atto costitutivo ha stabilito una durata ultrannuale del primo esercizio, pari a 15 mesi, ovvero dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020. In conseguenza della durata ultrannuale del primo esercizio, tale società non ha “chiuso” alcun bilancio al 31 dicembre 2019, e non è stata chiamata alla presentazione del modello Redditi e dell’IRAP con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, esercizio che – in questo particolare caso – non esiste.

Alla luce di questi presupposti, la società si interroga in ordine alla possibilità di fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero della possibilità di vedersi abbuonato il saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP, relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La soluzione del caso prospettato, come intuibile, risiede tutta nella locuzione “in corso” espressamente prevista dalla normativa.

L’Agenzia, nel richiamare il dettato testuale dell’articolo 24 del D.L. 34/2020, ricorda che il requisito preliminare necessario per avvalersi dell’agevolazione richiamata è quello di aver conseguito ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto Rilancio, ovvero il 19 maggio 2020.

Tale requisito, nel caso specifico, alla luce della data di costituzione della società istante è senza dubbio rispettato.

Quanto invece alla specifica peculiarità dell’esercizio ultrannuale e degli effetti dello stesso in ordine all’applicabilità dell’articolo 24 D.L. 34/2020, l’Agenzia richiama la Risoluzione n. 28/E del 2020, nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’esonero IRAP; in tale sede era stato espressamente confermato che le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio si rendono applicabili anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente all’anno solare.

Concretamente, al fine di trasporre la norma nel concreto, occorre anche tenere conto dei termini previsti per i versamenti (ex art. 17 DPR 435/2001), ovvero:

  • saldo e primo acconto IRAP entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, e secondo acconto entro il 30 novembre, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare;
  • saldo e primo acconto IRAP entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo l’imposta, e secondo acconto IRAP entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’imposta, per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare.

Per quanto sopra, i soggetti che hanno chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2019, laddove rientranti nella previsione di cui all’articolo 24 del D.L. 34/2020, hanno potuto non versare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, ad essere dirimente è la corretta individuazione del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Nel caso specifico, l’esercizio nel quale il periodo di imposta era in corso alla data del 31 dicembre 2019 coincide con il primo esercizio – ultrannuale – della società, ovvero quello che va dal 01/10/2019 al 31/12/2020.

Per tale ragione, la società istante è legittimata a:

  • non versare il saldo IRAP in scadenza a giugno 2021 (relativa al periodo 01/10/2019 – 31/12/2020);
  • non versare il primo acconto IRAP relativo all’esercizio successivo, avente parimenti scadenza a giugno 2021.

Per concludere, l’Agenzia ricorda che il mancato versamento del saldo IRAP costituisce aiuto di stato che deve essere evidenziato in dichiarazione IRAP.

In questo caso, con il dichiarativo ora oggetto di compilazione (periodo 01/10/19 – 31/12/20), a dover essere evidenziato nel prospetto aiuti di stato è l’abbuono del saldo IRAP. In questo caso l’aiuto deve essere riportato utilizzando il codice aiuto generico 999.

Si ricorda, infatti, che il codice specifico da utilizzarsi per indicare l’IRAP abbuonata – codice 10 – è stato introdotto solo a partire da quest’anno, ma con esclusivo riferimento all’acconto, mentre per il saldo valgono le regole pregresse indicazioni, dettate dalla Circolare 25/E/2020.