Nuova linfa alla compensazione ruoli

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Nuova vita per la compensazione delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione a seguito di somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali. L’articolo 1 comma 17-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021 convertito con la Legge n. 69 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, ha previsto, anche per l’anno 2021, ma limitatamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020, la possibilità di compensare quanto dovuto a seguito di iscrizioni a ruolo utilizzando il credito maturato nei confronti della pubblica amministrazione. La compensazione, tuttavia, sarà possibile solo qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La compensazione, in ogni caso, dovrà realizzarsi entro il 31 dicembre 2021.

La possibilità di pagare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è stata originariamente prevista dall’articolo 31 comma 1-bis del DL n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010. A seguito dell’introduzione dell’articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, possono estinguere il proprio debito impuntando a tal fine i crediti da essi vantati.

Per esercitare la compensazione, tuttavia, è necessario acquisire preliminarmente la certificazione del credito prevista dall’articolo 9 comma 3-bis del DL n. 185 del 2008. Tale documentazione potrà essere ottenuta utilizzando la piattaforma dei crediti commerciali istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://certificazionecrediti.mef.gov.it). Accedendovi i creditori della Pubblica Amministrazione potranno darà inizio al processo di certificazione presentando un’apposita istanza ovvero monitorare i processi già attivati. In particolare, se la Pubblica Amministrazione interessata non provveda a rendere disponibile sulla piattaforma il relativo certificato ovvero non emetta nello stesso termine un diniego motivato, il contribuente potrà, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, richiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria dello Stato, sempre mediante la stessa piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere in luogo della Pubblica Amministrazione inadempiente. Ottenuta la certificazione il contribuente potrà, a sua scelta, attendere il pagamento, che dovrà essere effettuato entro la data indicata nella certificazione medesima, ovvero utilizzare il certificato per compensare i propri debiti iscritti a ruolo.

Dopo aver acquisito la predetta certificazione il titolare del credito la presenta all’agente della riscossione competente per il pagamento totale o parziale delle somme da compensare. Nella comunicazione il contribuente dovrà indicare esplicitamente le posizioni che intende estinguere. In caso di mancata indicazione l’imputazione dei pagamenti sarà effettuata secondo i criteri indicati all’articolo 31 del DPR n. 602 del 1973, nonché ai sensi degli articoli 1193 e 1194 del codice civile, imputando i versamenti effettuati mediante compensazione ai debiti più remoti, con priorità a quelli scaduti e meno garantiti. In questo caso il pagamento sarà imputato prioritariamente agli interessi ed alle sanzioni e solo successivamente al capitale.

La compensazione potrà avere ad oggetto i carichi inclusi in cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi, nonché somme incluse in piani di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del DL n. 119 del 2018, c.d. rottamazione-ter, ed all’articolo 1 commi 184-198 della Legge n. 145 del 2018, c.d. Saldo e stralcio. La compensazione, tuttavia, non potrà essere effettuata se riferita a carichi riguardanti le c.d. risorse proprie tradizionali, anche se inclusi in piani di definizione agevolata.

In caso di esito positivo della verifica il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato ed utilizzato in compensazione. A tal fine il titolare del credito potrà ritirare presso lo sportello dell’agente della riscossione l’attestazione di avvenuta compensazione.