Lo stralcio dei debiti e la rottamazione-quater conquistano spazio. Con un emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in sede di conversione del Decreto Legge n. 34 del 2023, lo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro e la rottamazione vengono estesi agli enti territoriali che riscuotono in proprio.
L’emendamento prevede che gli enti territoriali possano aderire allo stralcio di cui all’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, parziale o totale, dei debiti fino a mille euro affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti, diversi dall’Agenzia Entrate Riscossione, iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n. 446. Di pari, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, viene prevista la possibilità di adesione per gli enti territoriali che provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti diversi dagli agenti della riscossione.
Non sarà una misura automatica. Al fine di aderire alle misure citate, gli enti territoriali interessati dovranno adottare, entro sessanta giorni dalla futura entrata in vigore della Legge di conversione, un apposito provvedimento con il quale definire il numero delle rate e le scadenze, le modalità di adesione e le altre misure necessarie per la corretta gestione delle definizioni in commento. Ogni ente, pertanto, avrà libertà di scelta.
Con riferimento alla procedura di stralcio gli enti territoriali potranno decidere se adottare la versione “parziale” prevista dal comma 227 per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ove l’annullamento opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, ovvero la versione “integrale” prevista dall’articolo 229-bis, facoltà successivamente introdotta per estendere agli enti diversi da quelli qualificati la misura prevista dal comma 222 per le sole amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
Con riferimento alla speciale rottamazione-quater prevista per gli enti territoriali l’emendamento prevede che si applichino le medesime disposizioni previste per la rottamazione-quater “nazionale”, in quanto compatibili, elencate all’articolo 1, commi 240, 246 e 247. A seguito della presentazione dell’istanza non potranno essere avviate nuove procedure esecutive o cautelari. L’adesione, inoltre, determinerà la sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Solo in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza nel frattempo sospesi. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio della riscossione. La sanzione, in quanto tale, resterà integralmente dovuta.
Sempre in tema di rottamazione, nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 51 del 2023 con il quale diventa finalmente ufficiale il differimento dei termini di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La scadenza per manifestare l’adesione passa dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023, il termine di pagamento delle somme dovute, ovvero della prima rata, viene posticipato dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023. Il prospetto delle rate, di conseguenza, sarà disponibile solo dal 30 settembre 2023. Nulla cambierà per le restanti rate previste dal piano di versamento.