Nuovi chiarimenti del Fisco in materia di conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la Circolare 9/E/2023 del 19 aprile 2023 nuovi chiarimenti vengono forniti in materia di “tregua fiscale”. Oggetto di ulteriore approfondimento, in questa occasione, è la conciliazione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tra i vari chiarimenti intervenuti, precisazioni in ordine alle tempistiche, tenendo anche in considerazione le modifiche introdotte alla norma ad opera dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente in corso di conversione.

In premessa viene fornito un quadro dell’istituto. La conciliazione agevolata è applicabile:

  • in via alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205 art. 1 L. 197/2022)
  • alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l’arco temporale di applicazione, posto che l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 il quadro è il seguente:

  • Alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata, ma non la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.

Al fine di poter definire come pendente la lite, è sufficiente che sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Pertanto, per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata non è necessario che entro il 15 febbraio 2023 sia stata effettuata la costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Per quanto riguarda le controverse che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti dal comma 2 dell’articolo 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, al ricorrente che si è costituito in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata.

Per quanto riguarda l’aspetto della pendenza della lite innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte. Non è sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado.

Non è invece rilevante la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ovvero prima del 1° gennaio 2023. Anche le proposte conciliative presentate prima di tale data potranno pertanto essere definite in via agevolata, sempre nel rispetto del termine ultimo concesso dalla norma (e recentemente modificato), che prevede che l’accordo venga sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

Ulteriore aspetto approfondito è quello dell’alternatività che sussiste tra gli istituti di conciliazione agevolata e definizione agevolata.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che nell’ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo di conciliazione parziale, per la parte di pretesa tributaria per la quale la contestazione resta in essere non è possibile aderire alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205, così come espressamente previsto dal comma 206 dell’articolo 1 L. 197/2022.

Attenzione, tuttavia, all’ipotesi di più atti impositivi impugnati. L’alternatività, infatti, vale solo con riferimento a ciascun atto impugnato; di conseguenza, nel caso in cui il ricorso abbia ad oggetto più atti, sarà possibile utilizzare l’istituto della conciliazione agevolata per alcuni di tali atti, e la definizione agevolata per gli altri.

Infine, importanti precisazioni vengono fornite con riguardo ai giudizi aventi ad oggetto la cartella con cui viene comunicato al contribuente l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72). Secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione tali atti devono essere erano qualificati come di mera riscossione, in quando ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione. Tuttavia, l’Agenzia prende atto del principio di diritto affermato dalle sezioni unite nella sentenza 25 giugno 2021, n. 18298, secondo il quale l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.