Sussistono ancora numerose incertezze, ed in particolare se indicare nella dichiarazione dei redditi i bonus sostenuti per fare fronte all’emergenza economica dovuta alla diffusione del Covid-19. È stata presentata un’interrogazione parlamentare con l’intento di ottenere una riduzione o addirittura l’azzeramento delle sanzioni nell’ipotesi di omessa indicazione dei bonus nel quadro Aiuti di Stato della dichiarazione Redditi 2021; invece è stato chiarito che la mancata indicazione dei benefici potrebbe determinare conseguenze ben più gravi come la restituzione del “sostegno” ricevuto.
L’interrogazione, nel corso del question time davanti alla Commissione Finanze della Camera (n. 5-06180), aveva appunto quale oggetto la compilazione della dichiarazione dei redditi che quest’anno si profila particolarmente complicata. Le maggiori difficoltà trovano origine nelle molteplici informazioni richieste nei numerosi quadri del Modello Redditi 2021.
Il quesito posto al MEF riguardava l’opportunità di prevedere la riduzione se non l’azzeramento delle sanzioni nell’ipotesi di errori o omissione nella compilazione dei quadri ove indicare i diversi bonus ricevuti. D’altra parte, è stato osservato, si potrebbe prevedere un’integrazione automatica dei dati erroneamente non indicati nel modello, ma disponibili nelle diverse banche dati a cui può accedere l’Amministrazione Finanziaria.
La risposta è stata diversa a seconda del quadro utilizzato all’interno del Modello redditi. In particolare, alcuni benefici riconosciuti sotto forma di credito d’imposta richiedono la compilazione del quadro RU. In questo caso la compilazione del predetto quadro è necessaria al fine di monitorare i predetti crediti e per la gestione delle compensazioni. Tuttavia, è stato ricordato, la mancata compilazione del quadro non incide sulla legittimità dell’utilizzo del credito.
Il problema maggiore sorge per la compilazione del quadro RS dove devono essere indicati i contributi a fondo perduto, ma anche la prima rata dell’acconto IRAP che legittimamente non è stato versato. Il riconoscimento dell’acconto non versato rappresenta, infatti, un aiuto di Stato e deve essere indicato nel relativo quadro (RS) del Modello Redditi 2021.
La risposta al question time osserva che, trattandosi di aiuti fiscali “automatici” o “semiautomatici”, l’iscrizione nel registro nazionale aiuti di Stato (RNA) viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate assumendo i dati dei modelli dichiarativi tra cui, in particolare, alcune informazioni che, derivando dalla disciplina comunitaria, non sarebbero desumibili dalle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
Viene chiarito che la mancata indicazione degli aiuti percepiti nel modello dichiarativo, non incidendo sull’imponibile o sull’imposta e non arrecando pregiudizio ai controlli fiscali, non determina l’irrogazione di alcuna sanzione. La preoccupazione manifestata con il quesito circa l’irrogazione delle relative sanzioni per gli errori commessi, risulta così superata. Tuttavia, secondo la risposta, le conseguenze sono ben più rilevanti. Infatti, l’art. 17, comma 2 del DM 115/2017 prevede che l’inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato determini l’illegittima fruizione dell’aiuto individuale.
In buona sostanza la compilazione del registro con riferimento ai contributi e alla “cancellazione” della prima rata dell’acconto IRAP è a cura dell’Agenzia delle Entrate che acquisisce parte dei dati dalle dichiarazioni. L’eventuale mancata compilazione del quadro dichiarativo si traduce automaticamente nell’impossibilità di “alimentare” correttamente il registro con il conseguente obbligo di restituzione dell’aiuto ricevuto.
Fino ad oggi l’Agenzia delle Entrate ha fornito poche indicazioni sulle modalità di compilazione del predetto quadro. È praticamente impossibile evitare errori. Ad esempio, non è affatto chiaro se siano tenuti alla compilazione del predetto quadro anche gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionali e quindi laddove non venga esercitata, neppure marginalmente, un’attività economica.
La qualificazione delle somme o i benefici ricevuti come aiuti di Stato richiede di esaminare preventivamente la nozione di impresa. La nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica indipendentemente dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento. Si tratta di una nozione non collegata alla soggettività del beneficiario, ma all’attività svolta. Conseguentemente solo il finanziamento delle attività economiche costituisce aiuto di Stato, mentre le atre attività non economiche possono essere finanziate senza essere sottoposte alla disciplina degli aiuti di Stato.
Al fine di comprendere quali attività debbano essere considerate economiche è necessario fare riferimento alla prassi decisionale della Commissione UE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Come precisato dalla Corte di Giustizia le norme in materia di aiuti di Stato “si applicano solo se il beneficiario di una misura è un’impresa”. A tal proposito deve osservarsi che la “qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività”. Conseguentemente, se l’attività si caratterizza per la fornitura di beni e servizi sul mercato dietro pagamento di un corrispettivo, l’attività non può che considerarsi economica. L’unico criterio da seguire per comprendere se l’ente in questione sia o meno obbligato alla compilazione del relativo quadro è verificare se l’ente in questione eserciti o meno un’attività economica. Ad esempio, un ente non commerciale che percepisce esclusivamente le quote istituzionali e pone in essere attività verso gli associati senza alcun corrispettivo specifico non può considerarsi un ente che esercita un’attività economica. Quindi il soggetto non dovrebbe essere tenuto ad osservare l’obbligo di compilazione del relativo quadro. Indubbiamente, però, almeno fino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione e i contribuenti ove omettessero la compilazione del relativo quadro rischierebbero di dover restituire integralmente il beneficio.