In questa pazza dichiarazione dei redditi i quadri RS ed RU dell’Unico2021 sono al centro dei pensieri di professionisti e contribuenti. La domanda ricorrente, infatti, è sempre la medesima. Quando il credito di imposta utilizzato in compensazione in delega di pagamento F24 deve trovare rappresentazione nel modello dichiarativo? La risposta, purtroppo, non è univoca, risultando necessaria un’attenta lettura delle istruzioni ministeriali.
Si prenda il caso del credito di imposta ricevuto dal cessionario a seguito dell’opzione di sconto sul corrispettivo ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio. Nell’ambito degli interventi in materia di superbonus, e non solo, l’azienda appaltatrice può ricevere, sotto forma di credito di imposta, la detrazione spettante al contribuente beneficiario. Tale detrazione, in particolare, potrà essere utilizzata dal cessionario del credito di imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta ricevuto potrà, in altri termini, essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Chiariamo subito come il credito di imposta in commento non debba trovare indicazione in nessuno dei quadri della dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario. Non solo perché nulla viene indicato nelle istruzioni ministeriali, ma in quanto la gestione della detrazione e del credito conseguente avviene mediante la piattaforma dedicata ai trasferimenti dei crediti di cui all’articolo 121 del DL Rilancio. Tale piattaforma, infatti, agisce quale alternativa al quadro RU, avente le medesime funzioni ed operatività. Il credito di imposta ricevuto, inoltre, non ha alcuna valenza ai fini degli aiuti di Stato, rappresentando un’agevolazione del beneficiario, non certo un incentivo a favore dell’impresa esecutrice. Nulla, pertanto, dovrà essere indicato nel quadro RS rigo 401 ai fini degli aiuti di Stato.
La corretta gestione del credito di imposta da parte dell’impresa esecutrice dei lavori presuppone, piuttosto, altri adempimenti. Secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 i cessionari ed i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, accettando il trasferimento del credito di imposta corrispondente, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Solo dopo che il sistema ha acquisito il complessivo credito, nelle sue quote residue distintamente indicate per anno di formazione, il cessionario potrà presentare il modello F24 per procedere al pagamento di imposte e contributi, esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile per ciascuna quota di formazione del credito, anche in considerazione di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà infatti scartato.
Si prenda il caso di un’impresa esecutrice che abbia eseguito nel 2021 lavori rilevanti ai fini dell’articolo 16-bis del TUIR per complessivi 50.000,00 €, per i quali il contribuente beneficiario abbia deciso di trasferire la detrazione ad esso spettante optando per lo sconto su corrispettivo. Il credito di imposta trasferito, pari a 25.000,00 €, ovvero il 50% della spesa rilevante ai fini della detrazione, darà vita a 10 distinte quote di credito di imposta, ognuna pari ad 1/10 del credito complessivo, ciascuna relativa ad ogni singola annualità del decennio 2022-2031. In questo senso il cessionario del credito, previa la sua accettazione, potrà utilizzare nel 2022 un credito complessivo di 2.500,00 €, e così via per ogni singolo anno successivo. Qualora il credito utilizzato riferibile ad una singola annualità superi il predetto importo, il sistema telematico, come avviene già in materia di imposta sul valore aggiunto per gli utilizzi superiori a 5.000,00 €, rigetterà automaticamente la richiesta di pagamento.
La piattaforma presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla gestione dei crediti fiscali derivanti da detrazioni per interventi di recupero edilizio svolge le stesse funzioni del quadro RU, ovvero quelle di monitorare le condizioni di spettanza ed utilizzo dei crediti d’imposta. In questo senso, infatti, il quadro RU ha funzioni di mera rendicontazione dei crediti fiscali. Salvo i casi, obiettivamente rari, in cui la sua omessa compilazione costituisce, per disposizione di legge, una esplicita causa di decadenza ai fini del beneficio, dal quadro RU possono scaturire esclusivamente sanzioni conseguenti a violazioni di natura formale suscettibili, comunque, di trovare rimedio attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa.
Ne consegue come l’omessa compilazione del quadro RU del modello Unico da parte del contribuente assuma sempre un rilievo formale, sostanzialmente ininfluente ai fini della legittimità del successivo utilizzo in compensazione del credito. Verificata l’insussistenza di alcun profilo di decadenza dall’agevolazione profilabile a carico del soggetto utilizzatore del credito, infatti, il contribuente potrà sempre rimediare. Come indicato nella Circolare n. 13/E del 2017 in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura formale alla quale si rende applicabile la sola sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 comma 1 del D.lgs. n. 471 del 1997 (da 250,00 euro a 2.000,00 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.