Opponibilità fondo patrimoniale

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15741 del 7 giugno 2021 – secondo cui il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della sua capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi – ci consente di verificare alcune delle diverse questioni attinenti l’opponibilità del fondo patrimoniale.