Doppio adempimento per gli aiuti di Stato in materia di IMU. Le semplificazioni introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022 ai fini della compilazione del modello di autodichiarazione per gli aiuti di Stato di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” non valgono per i benefici riconosciuti sull’imposta municipale degli immobili, nemmeno ai fini di un eventuale effetto sostitutivo rispetto all’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione annuale in scadenza il 31 dicembre 2022.
Con il predetto provvedimento il modello ministeriale è stato integrato di un’ulteriore dichiarazione sostitutiva, contraddistinta dalla casella “ES” collocata nel frontespizio, che consente al contribuente, per i soli aiuti di cui alla Sezione 3.1 e alle ulteriori condizioni ivi indicate, ovvero che per nessuno degli aiuti ricevuti si intenda fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo, di non compilare il quadro A, quello in cui è prevista l’elencazione analitica degli aiuti ricevuti.
Tale semplificazione, tuttavia, non vale per gli aiuti IMU per i quali, insieme al quadro C, la compilazione del quadro A rimane sempre obbligatoria. In particolare sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A, anche nel caso in cui sia esercitata l’opzione che consente la compilazione semplificata appena descritta.
Per gli aiuti IMU, inoltre, con la compilazione del quadro A della dichiarazione sostitutiva in scadenza il prossimo 30 novembre non si verifica alcun effetto sostitutivo della relativa dichiarazione annuale. A differenza di tutti gli altri aiuti di Stato per i quali la presentazione dell’autodichiarazione in formato ordinario, quindi senza optare per la casella “ES”, solleva il contribuente dalla presentazione del prospetto aiuti di Stato del modello REDDITI, per gli aiuti IMU il contribuente resta comunque obbligato agli ulteriori adempimenti previsti dalla rispettiva disciplina di settore. L’indicazione nella dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato delle agevolazioni concesse dai Comuni in materia non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane sempre dovuta.
In tal senso l’articolo 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019, impone ai soggetti passivi la presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (per l’anno 2021 la scadenza è stata prorogata in via straordinaria al 31 dicembre 2022 per mano del Decreto Semplificazioni). La dichiarazione IMU, in particolare, deve essere presentata ogniqualvolta si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo senso si esprimono anche le ultime istruzioni ministeriali alla compilazione del modello, secondo le quali per le esenzioni IMU elencate nel quadro A del modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato occorre comunque presentare la dichiarazione IMU, barrando l’apposito campo.
Il riferimento è alle agevolazioni richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 17, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 di competenza del 2021:
- l’esenzione della prima rata 2021 prevista dall’articolo 1, comma 599, della Legge 178 del 2020 per: gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come siano anche gestori delle attività ivi esercitate; gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- l’esenzione della prima rata 2021 prevista dall’articolo 6-sexies del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi, nei quali viene svolta l’attività, al verificarsi di una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Pertanto per gli aiuti IMU, in ogni caso, si prospettano due appuntamenti. Il primo al 30 novembre 2022 per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato di cui al regime “ombrello”, il secondo al 31 dicembre 2022 per la dichiarazione IMU.