In questi giorni una delle questioni più discusse riguarda gli effetti sulle dichiarazioni fiscali degli aiuti erogati dal Governo nel corso dell’anno d’imposta 2020 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
In particolare, ciò che ci si chiede è se e come detti aiuti debbano essere indicati nelle dichiarazioni fiscali degli eventuali beneficiari dei medesimi.
I prestiti garantiti previsti dal Decreto Liquidità – Tra le misure di sostegno alle imprese che fra le prime sono state previste a favore dei soggetti titolari di partita Iva rientrano i prestiti garantiti da SACE S.p.A. e dal fondo PMI previsti dal c.d Decreto Liquidità.
Si ricorda, in particolare, che l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, con sede in Italia ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Non si tratta, nella realtà, di finanziamenti erogati dallo Stato, ma di forme di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE s.p.a..
Le misure di garanzia previste dall’art. 1 del citato decreto, autorizzate dalla Commissione europea, rientrano nell’ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
Al fine di consentire agli Stati membri maggiore flessibilità nell’adozione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi la Commissione UE, il 19 marzo 2020, ha infatti adottato un nuovo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. “Temporary Framework” volto a consentire agli Stati membri di approntare misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, in deroga alle ordinarie stringenti norme eurounitarie in materia di aiuti di Stato. Il quadro è stato successivamente modificato, integrato e prorogato più volte, in considerazione del protrarsi della crisi pandemica e della necessità di supportare le imprese attraverso nuovi strumenti di sostegno.
La gestione in dichiarazione degli aiuti covid-19 – La gestione degli aiuti di Stato a livello dichiarativo, stante la varietà delle misure previste a causa del Covid-19 ad oggi non è particolarmente chiara in quanto in alcuni casi anche le indicazioni fornite nelle istruzioni appaiono lacunose e laconiche.
In particolare, in questa sede ci si chiede se i prestiti garantiti da Sace ricevuti dalle imprese nel corso dell’anno d’imposta 2020 dovranno trovare indicazione e in quale misura nel modello dichiarativo, e specificamente nel quadro Rs, in qualità di Aiuti di Stato.
Quadro RS e Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – Nel quadro RS del Modello Redditi 2020 è presente un prospetto denominato “Aiuti di Stato” da compilarsi obbligatoriamente in ottemperanza alla normativa relativa al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui all’art. 52 della Legge 234/2012, istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
L’operatività del Registro è disciplinata dal “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato”, adottato con D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato in G.U. Del 28 luglio 2017 ed in vigore a partire dal 12 agosto 2017. Il predetto Regolamento distingue:
- aiuti subordinati ad un procedimento di concessione o autorizzazione (artt. 8 e 9 D.M. 115/2017) per i quali gli obblighi di iscrizione e consultazione del RNA sono assolti dall’Autorità Responsabile e dal Soggetto Concedente preventivamente alla fruizione dell’aiuto.
- aiuti non subordinati ad un procedimento di concessione o autorizzazione (Art. 10 D.M. 115/2017) per i quali gli obblighi di consultazione e registrazione nel RNA vengono assolti dall’Amministrazione competente successivamente alla fruizione dell’aiuto, sulla base dei dati forniti dal beneficiario.
Ebbene, con riferimento alla seconda categoria di aiuti testé elencati, ovvero quelli di cui all’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, il beneficiario deve, compilare l’apposito riquadro nel Modello Redditi (e/o Irap) utile all’Amministrazione Finanziaria per l’acquisizione dei dati relativi all’aiuto fruito, che provvederà ad iscrivere nel Registro in questione. Tale indicazione sebbene irrilevante ai fini della tassazione e finalizzata al meri fini di monitoraggio non deve però essere sottovalutata. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. (Cfr. Provvedimenti n. 125594 del 10.5.2019 e n. 184656 del 7.6.2019).
Appare evidente che occorre individuare, dunque, con particolare attenzione le agevolazioni fiscali da indicare nel prospetto, posto che, in assenza di ulteriori specifiche, la mancata indicazione nel quadro comporterebbe l’impossibilità di beneficiare delle stesse.
Sulla base di quanto osservato in merito alla ratio sottesa alla compilazione del prospetto di cui al quadro RS (legittima fruizione di Aiuti di Stato automatici o di importo non determinabile) e della delimitazione della nozione di “Aiuto di Stato fiscale”, le misure che, pur rivestendo il carattere di agevolazioni, anche di natura fiscale destinate alle imprese, nondevono essere esposte nel prospetto di cui al quadro RS, sono quelle appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- non costituiscono agevolazioni automatiche o di importo non determinabile nel provvedimento di concessione;
- non comportano benefici in termini di base imponibile e/o imposta ai fini delle imposte dirette e Irap;
- non sono annoverabili nella categoria “Aiuti di Stato”, indipendentemente dalla natura fiscale dell’agevolazione;
- sono aiuti di Stato già contenuti nel Registro Nazionale, poiché subordinati ad un procedimento di concessione o autorizzazione.
L’indicazione nel quadro RS dei finanziamenti garantiti previsti dal Decreto Liquidità – Tanto precisato in termini generali, tornando alla questione posta inizialmente in merito all’indicazione nel quadro RS dei finanziamenti garantiti previsti dal decreto Liquidità, è doveroso precisare sin da subito che non esistono documenti che forniscano informazioni univoche e ufficiali al riguardo.
Per cui è possibile provare a dare una risposta al quesito in parola solo sulla base delle informazioni disponibili e facendo ricorso ad un ragionamento meramente logico deduttivo. Procedendo in questo modo, a parere di chi scrive, non sussiste alcun obbligo di comunicazione in dichiarazione all’interno del quadro RS degli importi ricevuti come finanziamenti garantiti.
A tale conclusione è possibile giungere in quanto il criterio generale da seguire dovrebbe essere il seguente: gli aiuti che sono già presenti nel Registro nazionale non vanno indicati in dichiarazione nel quadro RS, in quanto già noti e quindi già sottoponibili al necessario monitoraggio.
In sostanza, se il contributo ottenuto dal contribuente è presente nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato, consultabile all’indirizzo https: //www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx, inserendo il codice fiscale del beneficiario il contributo è già oggetto di monitoraggio e non deve essere ulteriormente indicato in dichiarazione.
Viceversa, l’obbligo sarebbe da ritenere sussistente laddove il contributo non sia stato determinato e non sia stato indicato nel Registro, allora in tali circostanze l’indicazione dello stesso nel quadro RS dovrebbe risultare necessaria.
Ebbene, poiché i finanziamenti di cui trattasi sono già presenti nel menzionato Registro, in applicazione del principio sopra enunciato alcun obbligo di indicazione in RS dovrebbe ritenersi sussistente in merito ai medesimi.
Il condizionale tuttavia è d’obbligo in quanto, come detto, ancora ad oggi non è possibile reperire indicazioni certe al riguardo da parte dell’amministrazione finanziaria.