Nella giornata del 26 settembre 2022, in ritardo rispetto alle iniziali aspettative, e tuttavia in tempo relativamente utile, sia le casse di previdenza che l’INPS hanno messo a disposizione le procedure operative tramite le quali i potenziali beneficiari possono avanzare istanza per il riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 33 del D.L. 50/2022, decreto Aiuti, ovvero il cd. “bonus bollette da 200 euro”. Nella medesima giornata l’INPS ha diramato la Circolare 103 che ha fornito alcuni utili chiarimenti o, per meglio dire, confermato le interpretazioni che abbiamo già avuto modo di ipotizzare in precedenza, in attesa della pronuncia dell’Istituto.
Accentriamoci pertanto sulle novità emerse nelle ultime ore, nonché sulle importanti conferme emerse dalla lettura della già citata Circolare INPS 103/2022.
Modalità di accesso / richiesta – Come noto, ciascun soggetto che rispetti i requisiti per la richiesta dell’indennità deve presentare specifica istanza per il riconoscimento della stessa. Tale richiesta potrà essere avanzata fino al 30 novembre 2022, senza tuttavia dimenticare che le domande verranno evase in ordine cronologico e solo sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli iscritti all’INPS dovranno inoltrare domanda all’Istituto, mentre gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno riferirsi alle piattaforme gestite dalle casse stesse (in caso di doppia iscrizione la domanda deve essere obbligatoriamente inoltrata all’INPS). Per quanto riguarda l’accesso all’area riservata “My Inps”, come abbiamo avuto modo di evidenziare in numerose occasioni, è necessario disporre di SPID, CIE o carta CNS. Tuttavia, la domanda all’INPS può essere anche effettuata tramite Patronato oppure via telefono, tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Iscritti alla Gestione Separata – Nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, hanno titolo per avanzare richiesta di indennità anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995), quali soggetti che esercitano per professione abituale (anche se non esclusiva) attività di lavoro autonomo (art. 53 DPR 917/1986), compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Imprenditori agricoli professionali – Un’importante specifica contenuta nella Circolare INPS riguarda gli imprenditori professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali. Tali soggetti, infatti, sono esclusi dal beneficio, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Calcolo del reddito rilevante ai fini del beneficio – Come noto, per accedere all’indennità prevista dal D.L. Aiuti è necessario aver conseguito un “reddito” 2021 non superiore a 35.000 euro. Tale variabile, con formulazione alquanto infelice, è stata definita come reddito assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, a nostro avviso tale variabile doveva tenere conto anche dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva o cedolare secca. Questa nostra ipotesi ha ora trovato definitiva conferma nella Circolare INPS che espressamente prevede che la soglia dei 35.000 euro debba essere considerata tenendo in considerazione il reddito per agevolazioni (comprensivo quindi anche dei redditi assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva) ovvero rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, dal quale poi sottrarre i contributi previdenziali obbligatori (senza tenere conto di eventuali somme che non sono state versate in ragione dell’anno bianco contributivo e di altre tipologie di contributi, ad esempio volontari, né di altre tipologie di oneri deducibili) e il reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).
Soci e la problematica della “partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022” – Altra perplessità risolta, ancora una volta nella direzione da noi indicata in precedenza, è la questione se i soci lavoratori di società avessero o meno accesso al beneficio. Premesso che per “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni” si intende sempre e comunque sia il titolare di impresa che il socio lavoratore, vi era effettivamente una problematica che poteva lasciare ancora qualche dubbio, ovvero il fatto che il decreto attuativo alla misura, e le procedure INPS ora disponibili, richiedono al soggetto istante di autocertificare di disporre di partita IVA alla data del 18 maggio 2022, dichiarazione che evidentemente “stona” con la realtà del socio. In soccorso sovviene ora la Circolare INPS, che di fatto pone una pezza su una norma scritta in maniera a dir poco approssimativa, confermando, come da noi ipotizzato, che per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA attiva in data 18 maggio 2022 deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato (partita IVA il cui numero, peraltro, non è richiesto all’atto dell’inserimento dell’istanza sulla piattaforma INPS).
Aiuti-ter – Il decreto Aiuti-ter, D.L. 144/2022 del 23 settembre 2022, articolo 20, ha disposto che l’indennità di cui al decreto Aiuti venga incrementata di 150 euro, a condizione che il reddito 2021 – determinato come già sovra esposto – non superi 20.000 euro. Dinnanzi a questa novità ci si era interrogati se per accedere a tale beneficio ulteriore sarebbe stato necessario presentare una nuova istanza, tanto più che il decreto attuativo all’articolo 33 prendeva in considerazione solo la fattispecie riconducibile all’indennità dei 200 euro. Ebbene, la piacevole sorpresa all’atto dell’apertura dei canali, sia quello INPS che quelli messi a disposizione delle Casse di Previdenza, è che con un’unica istanza è possibile distintamente precisare se il reddito si assesta non solo sotto i 35mila euro, ma anche sotto i 20mila euro. In sostanza non sarà necessario presentare due distinte domande, e tuttavia occorre anche ricordare che l’eventuale reddito sotto i 20mila euro deve essere segnalato ora, diversamente non si potrà poi più richiedere l’incremento di 150 euro (salvo la possibilità eventuale di rettificare un’istanza già presentata, possibilità in ordine alla quale al momento non si hanno certezze).