Proroga versamenti, dall’Agenzia tre opzioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Amministrazione Finanziaria si pronuncia sulla proroga dei versamenti delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali dei redditi i cui termini di pagamento sono stati differiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del Decreto Legge n. 73 del 2021, c.d. Decreto Sostegni-bis. Si prospettava una doppia scelta, con la Risoluzione n. 53/E dell’8 agosto 2021 viene partorita una triplice soluzione.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria la proroga al 15 settembre 2021 dei termini di versamento consente ai contribuenti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi i contribuenti in regime forfettario ed i soci ed associati di società, associazioni e imprese “trasparenti” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, di versare la prima rata del piano di versamento prescelto entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, e le successive, maggiorate dagli interessi al tasso del 4 % annuo, nei mesi seguenti, a patto che il piano di rateazione si concluda entro novembre. Secondo questa prima soluzione, pertanto, i termini di versamenti si potranno riassumere come segue:
a) per i soggetti titolari di partita iva:

  • prima rata, senza interessi, entro il 15 settembre 2021;
  • seconda rata, con interessi dello 0,01 %, entro il 16 settembre 2021;
  • terza rata, con interessi dello 0,34 %, entro il 18 ottobre 2021 (il 16 ottobre è sabato);
  • quarta rata, con interessi dello 0,67 %, entro il 16 novembre 2021;

b) per i soggetti non titolari di partita iva:

  • prima rata, senza interessi, entro il 15 settembre 2021;
  • seconda rata, con interessi dello 0,17 %, entro il 30 settembre 2021;
  • terza rata, con interessi dello 0,50 %, entro il 02 novembre 2021 (il 31 ottobre è sabato);
  • quarta rata, con interessi dello 0,83 %, entro il 30 novembre 2021;

Alternativamente alla prima soluzione prospettata, l’Agenzia delle Entrate, in linea con il dato normativo, conferma la possibilità di versare entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, tutte le rate in scadenza secondo l’ordinario piano di pagamento nel periodo 30 giugno-31 agosto. Solo per le rate successive, ovvero quelle a decorrere dal 16 settembre, saranno dovuti gli interessi al tasso del 4 % annuo.
Pertanto, sia i soggetti che, in assenza della proroga, abbiano già iniziato i versamenti previsti dal piano in forma rateale, che coloro i quali non abbiano ancora versato alcunché, potranno effettuare i pagamenti secondo le scadenze originarie. In questo caso il versamento delle rate in scadenza nel periodo di “tolleranza” potrà considerarsi tempestivo se effettuato entro il 15 settembre 2021. In altri termini:
a) i soggetti titolari di partita:

  • prima rata in scadenza al 30 giugno, seconda rata in scadenza al 16 luglio e terza rata in scadenza al 20 agosto entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione;
  • quarta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 16 settembre 2021;
  • quinta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 18 ottobre 2021 (il 16 ottobre è sabato);
  • sesta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 16 novembre 2021.

b) per i soggetti non titolari di partita iva:

  • prima rata in scadenza al 30 giugno, seconda in scadenza al 20 agosto e terza rata in scadenza al 31 agosto entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione;
  • quarta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 30 settembre 2021;
  • quinta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 02 novembre 2021 (il 31 ottobre è sabato);
  • sesta rata, con interessi al tasso del 4 % annuo, entro il 30 novembre 2021.

La terza soluzione proposta dall’Amministrazione Finanziaria, probabilmente la più fantasiosa rispetto alle disposizioni sul tema rintracciabili nell’ordinamento tributario, consente al contribuente di versare al 15 settembre 2021 l’eventuale differenza ancora dovuta a tale data, a qualsiasi titolo. Qualora si effettuino entro il predetto termine più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta, anche senza avvalendosi di alcun piano di rateazione, il contribuente potrà versare il residuo in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2021, senza interessi, ovvero in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con l’applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Quest’ultima alternativa, anch’essa non coerente con le disposizioni normative sul tema, rappresenta tuttavia una pratica soluzione al problema per tutti coloro che abbiano iniziato i versamenti, ma vogliano ridefinirli rispetto all’originario piano di versamento prescelto. In questo modo il residuo non ancora versato darà vita ad un nuovo piano di versamento composta da un numero massimo di quattro rate, come indicato nella prima soluzione illustrata.