Quadro RR, le istruzioni dell’INPS

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la consueta circolare annuale l’INPS ha fatto il punto sulle regole di compilazione del quadro RR in sede di Modello Redditi 2023.

In premessa occorre evidenziare che il quadro RR non presenta novità di rilievo rispetto agli anni precedenti, andando a riallinearsi alle regole “ordinarie”, ovverosia a quelle applicabili prima dell’introduzione della problematica del cd. “anno bianco contributivo” conseguente all’emergenza da Covid-19.

La Circolare INPS 52 del 7 giugno 2023 è dedicata, innanzi tutto, alla determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni Ago Artigiani e Commercianti.

Nel ribadire che non vi sono novità sostanziali rispetto al passato, si ritiene opportuno ricordare che i redditi da assoggettare ad imposizione ai fini previdenziali sono costituiti:

  • dalla totalità dei redditi di impresa conseguiti nel 2022 (ove per reddito di impresa di deve intendere anche il reddito da partecipazione conseguente alla natura di socio in società di persone, oppure il reddito da partecipazione attribuito per trasparenza da SRL);
  • tali redditi devono essere assunti al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate nella medesima misura in cui le stesse sono riportabili in diminuzione dal reddito.

Si evidenzia l’importante precisazione relativa ai soci di SRL: a rilevare è senza dubbio l’eventuale reddito imputato per trasparenza. Laddove, invece, si tratti di SRL che non ha scelto di imputare i redditi ai soci per trasparenza, a nulla rileva l’eventuale distribuzione degli utili. A dover essere presa in considerazione, infatti, è la quota di utili “figurativa” corrispondente all’imponibile della società rapportato alla quota di partecipazione agli utili del soggetto interessato alla determinazione della base imponibile contributiva.

Tuttavia, attenzione, tale reddito “figurativo” deve essere considerato solo laddove il socio di SRL presti la propria attività lavorativa a favore della società; pertanto, l’utile figurativo da SRL è irrilevante nel caso in cui si tratti di socio di puro capitale della società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda, invece, i contribuenti in regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno richiesto la riduzione della contribuzione nella misura del 35%, la base imponibile deve essere determinata come segue: somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Nota bene: la mancata o l’errata o omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del quadro LM sezione II determina l’impossibilità di fruire del beneficio.

Nessuna novità da segnalare nemmeno per i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Di fatto, la Circolare altro non rappresenta che un sunto delle regole di compilazione e di liquidazione dei contributi dovuti in ragione del reddito dichiarato nel 2023 per l’anno di imposta 2022, con relativi termini di versamento, sia per quanto riguarda i saldi e gli acconti dovuti per l’anno successivo, ovvero null’altro che non sia di fatto già presente nelle istruzioni di compilazione al quadro RR.

Piuttosto, vi è da evidenziare la totale assenza (così come peraltro rilevabile dalla struttura stessa del quadro RR) di qualsiasi riferimento alle “conseguenze” dell’anno bianco contributivo. Da questo punto di vista, infatti, ci si aspettava delle ricadute anche nel quadro RR del corrente anno nel quale far emergere le eventuali quote di beneficio spettanti e non godute, a “chiusura” dell’iter che si è reso necessario per richiederne il rimborso o la compensazione.

Invero, tale assenza non deve sorprendere, perché di fatto l’auspicata “chiusura” non si è ancora verificata. Infatti, come abbiamo avuto modo di evidenziare a tempo debito, laddove il beneficio non fosse stato interamente goduto nell’immediato, si era reso obbligatorio presentare domanda di rimborso o di autorizzazione alla compensazione.
Queste domande, ad oggi, sono ancora tutte in attesa di riscontro, e quanto sopra probabilmente discende dal fatto che la finalizzazione del beneficio dell’anno bianco contributivo era subordinata alla verifica di numerose condizioni, ivi inclusa la verifica del calo del fatturato sulla base dei dati che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto trasmettere all’INPS. Ebbene, di tale iter si sono di fatto perse le tracce, di conseguenza non siamo in grado di sapere se l’attribuzione definitiva del beneficio dell’anno bianco sia incagliata in ragione dell’assenza dei dati sul calo di fatturato o per altra ragione. Sta di fatto che nel modello Redditi 2023 anno di imposta 2022 lo strascico dell’anno bianco è assente in quanto, come si è detto, la fase conclusiva di attribuzione (o diniego, a posteriori) del beneficio non è ancora stata portata a termine.