La compilazione del quadro RS per quanto riguarda gli “aiuti Covid” rappresenta per talune voci ancora un mistero fitto (vedasi la questione irrisolta delle indennità dei “600 euro” INPS). Non così, invece, la corretta compilazione del rigo RS401, distinto per ciascuna tipologia di aiuto, in quei casi in cui il beneficio è distintamente citato tra quelli da riportare, ed identificato da un proprio codice univoco.
Occorre tuttavia tenere in corretta considerazione le istruzioni di compilazione e, talvolta, fare un passo in più al fine di evitare spiacevoli contestazioni.
In termini generali, occorre sempre indicare il codice aiuto (come si è detto, facendo riferimento alla tabella di codifiche accluse alle istruzioni), la forma giuridica del soggetto beneficiario, anche in questo caso avendo cura di guardare alla tabella forma giuridica acclusa alle istruzioni, il codice corrispondente alla dimensione dell’impresa (secondo i criteri UE), ovvero:
- Codice 1 (microimpresa): aziende con numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro;
- Codice 2 (piccola impresa): aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
- Codice 3 (media impresa): aziende con un massimo di 250 unità lavorative e fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
- Codice 4 (grande impresa): aziende con più di 250 unità lavorative e fatturato superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro;
- Codice 5: altro.
Richiesta, inoltre, l’indicazione del codice ATECO, del settore (che in caso di aiuti covid-19 è sempre codice 1), e della tipologia di costi (che nel caso di aiuti covid-19 corrisponde sempre a codice 20).
L’importo, invece, viene normalmente richiesto nei campi “importo totale aiuto spettante” e “importo aiuto spettante”, tra loro coincidenti, ma che non devono essere compilati nel caso di contributi a fondo perduto, ovvero nel caso dei codici aiuto 20, 22, 23, 27 e 28.
A queste indicazioni di carattere generale si aggiunga il promemoria che, laddove i righi RS401 da compilare siano più di uno (ossia quando sono stati concessi più aiuti), il campo forma giuridica e dimensione dell’impresa può essere compilato solo nel primo modulo.
Fatto questo breve richiamo alle regole generali di compilazione, si vuole proporre una riflessione in ordine ad un campo che, a prima vista, potrebbe sembrare il più banale, e che invece deve indurre ad effettuare qualche ragionamento in più in presenza di determinate fattispecie.
Normalmente, nel campo ATECO deve essere indicato il codice corrispondente all’attività svolta in via principale, ma non sempre ciò risulta essere così banale come la situazione di un proprio cliente. Si tratta di un’azienda che ha iniziato l’attività di bar un decennio fa, ed ha sempre esercitato in via prevalente tale attività, cui si affiancavano ulteriori due attività secondarie, con tenuta di contabilità semplificata. L’assetto dell’attività è rimasto invariato fino all’anno 2019, e nel 2020, proprio alla luce dell’esercizio dell’attività prevalente di bar, l’azienda, dopo aver presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del CFP di cui al decreto Rilancio (art. 25 D.L. 34/2020), ha altresì beneficiato di altri “ristori”, riconosciuti in automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate proprio in forza del codice ATECO di bar quale attività prevalente, così come risultante dagli archivi dell’anagrafe tributaria.
Tuttavia, a fine esercizio 2020, tirando le somme delle diverse attività esercitate, e anche e soprattutto a causa delle chiusure previste dai vari DPCM, l’attività di bar è divenuta secondaria rispetto ad una delle altre due attività esercitate.
Alla luce di quanto sopra, ci si interroga su come esporre i CFP nel quadro RS, poiché l’eventuale esposizione con codice ATECO dell’attività attualmente prevalente, ovvero quella che a conguaglio risulta essere diventata superiore rispetto a quella originaria e storica, ovvero quella di bar, porterebbe ad evidenziare la percezione di “Ristori” che in base a tale ATECO risulterebbero non dovuti.
L’ipotesi avanzata dal lettore, a soluzione della questione, è quella di indicare nel quadro RS il codice ATECO di bar, prevalente fino al 2019 e congruente con i ristori percepiti.
Occorre premettere che in un caso come quello sottoposto è evidentemente non consigliabile esporre gli aiuti ricevuti in abbinamento ad un codice ATECO che va in conflitto con il beneficio ottenuto; si concorda pertanto con la prospettata ipotesi di esporre i CFP con il codice ATECO del bar; tuttavia, ciò vale solo se tale attività era effettivamente prevalente nel momento di riconoscimento da parte dall’amministrazione del beneficio.
Si rende quindi necessaria ed opportuna la puntuale verifica relativa al momento a partire dal quale l’attività di bar sia passata da principale a secondaria, e se e quando sia stata comunicata una variazione in tal senso, ciò con il fine di stabilire se l’aiuto sia stato fruito legittimamente, posto che se l’attività di bar era divenuta secondaria, oggettivamente, l’aiuto ricevuto – laddove la sua concessione sia stata per norma prevista esclusivamente in forza di tale codice ATECO – non sarebbe stato fruito legittimamente. Di conseguenza, se viene comunicata una variazione del codice ATECO prevalente (o se è già stata comunicata) il beneficio potrebbe essere oggetto di ripresa.